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Articolo 102 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Legittimazione a proporre l'appello

Dispositivo dell'art. 102 Codice del processo amministrativo

1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

Spiegazione dell'art. 102 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la legittimazione per proporre appello.
In particolare, si prevede che possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Ciò che la norma non prescrive chiaramente, ma che è implicito alla luce dei principi applicabili al processo amministrativo, è che è necessario un interesse: la parte legittimata a proporre appello, pertanto, è solo quella totalmente o parzialmente soccombente.
I terzi, invece, non potranno proporre appello.

Conclusivamente, la norma precisa che il terzo interventore in primo grado può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma. Ciò significa che non è legittimato colui che sia titolare di una posizione di mero fatto.

Massime relative all'art. 102 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 3678/2019

Le associazioni di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della collettività di cui hanno la rappresentanza quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela della categoria stessa. L'interventore ad opponendum nell'ambito di un giudizio di primo grado che risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridica, è legittimato a impugnare la sentenza.

Cons. Stato n. 3668/2019

Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica l'impresa ausiliaria nella sua qualità di parte di un contratto dipendente rispetto al rapporto che si instaura tra l'amministrazione aggiudicatrice e il concorrente con la domanda di quest'ultimo di partecipazione alla gara, non è legittimata ad impugnare gli atti delle procedure di affidamento.

Cons. Stato n. 1473/2019

Colui che incardina la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre gravame contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, 20 ottobre 2016, n. 21260); rispetto al capo relativo alla giurisdizione il ricorrente va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso ricorrente, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia.

Cons. Stato n. 539/2019

Qualora in primo grado sia stata sollevata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, qunad'anche la stessa non venga riproposta in appello ed il giudice di primo grado non abbia pronunciato sulla stessa, non essendosi formato il giudicato sul punto, la predetta eccezione può essere rilevata d'ufficio dal giudice di secondo grado, attenendo ad una delle condizioni dell'azione.

Cons. Stato n. 421/2019

Nell'ambito di una gara pubblica, l'operatore economico deve immediatamente impugnare le clausole del bando di gara che fissino requisiti di partecipazione che siano ex sè ostative alla sua ammissione alla procedura.

Cons. Stato n. 76/2019

Le previsioni di dettaglio che disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria diventano lesive nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo essendo destinate a regolare la futura attività edilizia e, quindi, suscettibili d'una ripetuta applicazione.

Cons. Stato n. 5202/2018

Le clausole di un bando di gara che non rivestono una certa portata escludente devono essere impugnate dall'offerente unitamente all'atto conclusivo della procedura di gara poiché la potenziale attitudine lesiva manifestata in sede endoprocedimentale trasmoda, a procedimento concluso, in concreta ed attuale lesione, in grado di attivare l'onere di tempestiva impugnazione.

Cons. Stato n. 3147/2018

Qualora l'appello incidentale venga proposto da un soggetto, quale interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che non può ritenersi legittimato a proporre appello ai sensi dell'art. 102, comma 2, del cod. proc. amm.

Cons. Stato n. 2695/2018

La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, qualora la mancanza di tale fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio emerga dagli atti di causa, con la conseguenza che, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, la relativa questione si sottrae all'onere della tempestiva riproposizione di cui all'art. 101, comma 2, cod. proc. amm., entro il termine per la costituzione in giudizio.

Cons. Stato n. 1811/2018

Sono legittimati a proporre appello, ex art. 102, comma 2, Cod. proc. amm., i soli interventori che siano "titolari di una posizione giuridica autonoma", vale a dire ai soli controinteressati e cointeressati in senso tecnico. Sono quindi legittimati ad appellare i soli terzi, che, per essere titolari di una situazione giuridica soggettiva coincidente ovvero opposta a quella del ricorrente, subiscono gli effetti diretti della sentenza nella propria sfera giuridica. Sono, invece, privi della legittimazione ad appellare quei terzi che subiscono effetti solo riflessi e indiretti dalla sentenza o che, al momento della pronuncia della stessa, non ne sono influenzati, salve le conseguenze derivanti dall'attività amministrativa necessaria a conformarsi ad essa, (annulla Tar Lazio Roma, Sezione III-ter, n. 9909/2017). Sono legittimati a proporre appello, ex art. 102, comma 2, c.p.a., i soli interventori che siano "titolari di una posizione giuridica autonoma", vale a dire ai soli controinteressati e cointeressati in senso tecnico. Anche in relazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, la suddivisione in lotti, ove possibile, costituisce criterio preferenziale, rispondendo all'esigenza di favorire l'attività economica delle imprese medie e piccole (anche in ragione della disposizione di cui all'art. 30, comma 7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riferita ai contratti di appalto e a quelli di concessione).

Cons. Stato n. 2451/2016

L'art. 102 del codice del processo amministrativo (il quale dispone, al primo comma, che la sentenza di primo grado può essere appellata solo da chi sia stato parte nel giudizio di primo grado e, al secondo comma, che l'interventore può proporre appello solo se titolare di una posizione giuridica autonoma) va interpretato in senso conforme alla tradizione giurisprudenziale anteriore. In particolare, nel secondo comma, il concetto di "posizione giuridica autonoma" va inteso - come per l'innanzi - come riferito alla posizione dell'interventore in rapporto alla sentenza di primo grado ed alle statuizioni che specificamente lo concernono; resta, dunque, fermo il principio che il cointeressato, intervenuto ad adiuvandum o costituitosi direttamente, non può proporre appello surrogandosi al ricorrente inattivo.

Cons. Stato n. 1290/2011

È pacifica la possibilità di notificare l'impugnativa di atti amministrativi tenuto conto della normativa applicabile ratione temporis sia all'organo che tali atti abbia emesso, ex art. 21, comma 1, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, sia all'autorità emanante, intesa come struttura organizzativa in cui il predetto organo sia incardinato, ex art. 36, comma 2, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, ferma restando la legittimazione di quest'ultima di proporre comunque appello, essendo sempre riconducibili alla stessa i provvedimenti dei relativi uffici, anche quando questi ultimi siano, come nel caso di specie, strutture periferiche in funzione di decentramento organico.

Cons. Stato n. 853/2011

La legittimazione alla proposizione dell'appello deve essere riconosciuto anche alla parte parzialmente vittoriosa in primo grado, ove la sentenza di primo grado le abbia tolto o negato un bene della vita cui aspirava ed abbia quindi concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, a vantaggio della controparte.

Cons. Stato n. 687/2011

In tema di impugnazioni, il successore a titolo particolare, quale deve intendersi l'acquirente del ramo di azienda che coinvolge anche la gara per la quale sussiste una controversia risolta con sentenza, deve ritenersi legittimato a impugnare, indipendentemente dal suo intervento nella precedente fase di giudizio (essendo l'acquisto intervenuto nelle more della definizione), in quanto non è terzo ma parte, ai fini della previsione di cui all'art. 2909 c.c., avendo acquistato il ramo d'azienda che nel frattempo le ha fatto assumere la qualità di partecipante alla gara.

Cons. Stato n. 7340/2010

Non può considerarsi controinteressato nel processo di primo grado il soggetto per il quale l'esito del giudizio è del tutto indifferente, non essendo in grado di ricevere da esso né un vantaggio né un pregiudizio, con la conseguenza che egli non è neppure legittimato a impugnare la decisione emessa dal giudice di primo grado.

Cons. Stato n. 7208/2010

In applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377 della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito in L. 14 luglio 2008, n. 121, il Ministero delle Comunicazioni è stato soppresso mediante accorpamento al Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Attività Produttive) nel quale è stato istituito l'apposito «Dipartimento per le Comunicazioni»; pertanto, a seguito della soppressione del primo, l'unico soggetto legittimato ad impugnare una sentenza di primo grado coinvolgente il non più esistente Ministero delle Comunicazioni è il Ministero delle Attività Produttive.

Cons. Stato n. 7197/2010

La legittimazione ad appellare va riconosciuta anche ai soggetti che, pur non essendo contraddittori necessari nel giudizio di primo grado e non avendo assunto la qualità di parte in quel giudizio, abbiano un autonomo interesse al mantenimento del provvedimento impugnato in quella sede, perché produttivo di effetti in vantaggio della sfera giuridica di chi non ha partecipato al giudizio.

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