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Articolo 87 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

Dispositivo dell'art. 87 Codice del processo amministrativo

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2 , ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

  1. a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
  2. b) il giudizio in materia di silenzio;
  3. c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
  4. d) i giudizi di ottemperanza;
  5. e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo(1).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 17, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Spiegazione dell'art. 87 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le udienze nel processo amministrativo.
In particolare, si stabilisce la regola della pubblicità dell’udienza, salvo eccezioni.
Il Presidente del collegio, infatti, può disporre che l’udienza si svolga a porte chiuse, se ricorrono Inoltre, è prevista la trattazione in camera di consiglio per:
1. i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
2. il giudizio in materia di silenzio;
3. il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
4. i giudizi di ottemperanza;
5. i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.
La norma contiene anche la clausola “oltre agli altri casi espressamente previsti”: ma quali sono questi casi? Ebbene, essi sono:
  • il procedimento di rilievo dell’incompetenza ex art. 15 c.p.a, cui si rinvia;
  • la sospensione del procedimento ex art. 79 c.p.a, cui si rinvia;
  • la correzione degli errori materiali ex art. 86 c.p.a, cui si rinvia;
  • il procedimento d’appello contro i provvedimenti del TAR che hanno declinato la giurisdizione e la competenza ex art. 105 c.p.a, cui si rinvia.
Per i giudizi ora elencati, salvo quelli di natura cautelare, il legislatore pone inoltre la regola del dimezzamento deitermini processuali rispetto a quelli del processo ordinario. Tuttavia, nei giudizi di primo grado, non subiscono il dimezzamento i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile dopo trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti intimate.
Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.
Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto.

Massime relative all'art. 87 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4582/2019

I giudizi di impugnazione delle sentenze declinatone della giurisdizione sono soggetti ai termini dimezzati, rispettivamente di tre mesi per la notificazione del ricorso e quindici giorni per il relativo deposito, ex artt. 87 e 105 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 3805/2019

Nel caso d'impugnazione di disposizioni contenute nel piano regolatore generale o in una sua variante - anche fuori dei casi in cui il ricorrente deduca la lesione di prescrizioni che direttamente incidano sui suoli in sua proprietà, censurandone la destinazione, ovvero l'imposizione su di essi di vincoli espropriativi - è ammissibile pure il ricorso proposto dai proprietari di aree vicine o confinanti con quelle cui si riferisce la prescrizione contestata, necessitando in tale evenienza che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale rinveniente ai suoli di proprietà del ricorrente medesimo per effetto della scelta di pianificazione della quale si assume l'illegittimità, fermo - altresì - restando che agli effetti della sussistenza di un interesse "qualificato" o "differenziato" che dir si voglia comunque concorrono ulteriori interessi specifici, quali la tutela della salubrità ed il non deprezzamento della proprietà immobiliare e del contesto ambientale che la circonda.

Cons. Stato n. 1662/2019

È irricevibile ed inammissibile per tardività il ricorso in appello contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza proposto oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notificazione della sentenza da impugnare o di tre mesi dalla pubblicazione della stessa laddove non sia stata notificata.

Cons. Stato n. 6251/2018

Va stralciata poiché tardiva la memoria di "replica" depositata oltre il termine di 15 giorni liberi previsto nei procedimenti in camera di consiglio (ex art. 73, comma 1, e 87 comma 3, D.lgs 104/2010) per la produzione di memorie. Il c.d. divieto dei nova di cui all'art. 104, comma 1, D.Lgs. 104/2010 non può impedire all'appellante di confutare tutte le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata perché le mere difese sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello, mentre è l'impugnazione proposta per la prima volta in appello di atti rimasti estranei alla cognizione dei giudici del primo grado che è inammissibile.

Sussiste una vera e propria mutatio libelli solo quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum differente e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente.

Cons. Stato n. 401/2014

Pur se non vi sono disposizioni espresse disciplinanti il rito applicabile alla fase della liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice amministrativo - né all'interno del codice del processo amministrativo, né all'interno del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 - all'uopo soccorre la disciplina generale sancita dall'art. 87 Cod. proc. amm. ai sensi del quale le udienze che si celebrano davanti al giudice amministrativo sono pubbliche, salvi i casi tassativi in cui diversamente dispongano norme espresse del codice o di legge speciale, e comunque, nel silenzio della legge, a favore del rito dell'udienza pubblica depone la norma sancita dall'art. 6 Cedu, in relazione all'art. 111 comma 1 Cost., nell'interpretazione che ne hanno dato la Corte di Strasburgo, la Corte Costituzionale e le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, in virtù della quale per potersi derogare alla garanzia dell'udienza pubblica occorre il consenso delle parti, o la presenza di eccezionali circostanze (ad es., tutela della salute e della sicurezza pubblica, della incolumità e riservatezza delle parti, ovvero questioni caratterizzate da un forte tecnicismo che possono essere definite in modo soddisfacente in base al solo fascicolo).

Non è appellabile l'ordinanza che definisce l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice amministrativo, e ciò è coerente, sul piano sistematico, con la struttura del processo amministrativo in doppio grado, in quanto non sarebbe logico ammettere l'appello sulle ordinanze che chiudono tale fase incidentale in primo grado a fronte della impossibilità di configurare analogo rimedio in caso di nomina di un ausiliario direttamente da parte del Consiglio di Stato, con la precisazione che in materia di interessi legittimi, il Legislatore ordinario non potrebbe sottrarre il sindacato pieno al Consiglio di Stato, quale giudice di appello, mentre ciò sarebbe possibile in materia di diritti soggettivi, atteso che spetta alla legge ordinaria prevedere e conformare la tutela dei diritti soggettivi davanti al giudice amministrativo, con il limite della ragionevolezza e dell'effettività della tutela.

In tema di liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti a favore degli ausiliari nominati dal giudice amministrativo, il regolamento approvato col D.M. 20 luglio 2012 n. 140 si applica anche ai giudizi pendenti, secondo il criterio tempus regit actum, ogniqualvolta il giudice proceda alla liquidazione del compenso a far data dal 23 agosto 2012.

Cons. Stato n. 908/2012

Nel giudizio di ottemperanza, secondo il combinato disposto degli artt. 73, comma 1 e 87, comma 3, c.p.a., deve ritenersi tempestiva la produzione di una memoria depositata prima del termine di 15 giorni dalla camera di consiglio fissata per la discussione.

Cons. Stato n. 3406/2011

Considerato, quanto al diritto alla udienza pubblica, che la giurisprudenza ha affermato che "il principio della pubblicità del giudizio che si svolge innanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 101, comma 1, Cost., non trova un'applicazione assoluta, potendo essere limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse stesso della giustizia", come peraltro prevede il medesimo art. 6 (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004 n. 7585); che, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 6, è sufficiente l'assicurazione che "il processo debba prevedere un momento di trattazione in udienza pubblica".

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