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Nel giudizio amministrativo, qualora a cura della Segreteria debba essere fissata l'udienza e la Segreteria non effettui tale adempimento, il termine di perenzione previsto dall'art. 81, 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non comincia a decorrere, poiché la relativa stasi processuale non è tecnicamente imputabile all'inattività delle parti, le quali non possono che confidare sulla fissazione d'ufficio dell'udienza medesima.Cons. Stato n. 4609/2016
La previsione espressa di una fissazione di ufficio della udienza di merito nelle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture esclude, per le parti, l'obbligo della presentazione della domanda di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, n. 420/2012). La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro l'anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo non determina la perenzione del ricorso in caso di controversie aventi ad oggetto le procedure di gara d'appalto ex art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. In presenza di un obbligo di fissazione dell'udienza di ufficio da parte del giudice, ai sensi del comma 6 dell'indicato articolo, nessuna ulteriore attività può pretendersi dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso medesimo, (riforma Tar Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, n. 00420/2012).Cons. Stato n. 4176/2016
Dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo non sussiste più alcun dubbio sulla circostanza che gli "atti di procedura" diversi dall'istanza di fissazione di udienza, non sono idonei al fine di evitare l'estinzione del giudizio per perenzione. (rigetta l'opposizione al decreto di perenzione).Cons. Stato n. 5003/2015
L'art. 327 c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie), nella versione antecedente alla modifica introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha dimezzato il termine annuale ivi previsto per l'impugnazione della sentenza, anche in difetto di notificazione della stessa, a partire dalla pubblicazione della sentenza, non è applicabile in sede di opposizione a decreto di perenzione, in quanto detta disposizione è espressamente riferita alle "sentenze", inserita nel titolo e nel capo relativo alla impugnazione delle "sentenze" e costituisce norma di stretta interpretazione, in relazione alla gravità dell'effetto derivante dalla sua applicazione (decadenza).Cons. Stato n. 469/2010
In tema di ricorso in opposizione al decreto di perenzione la giurisprudenza, da un lato ritiene che la mancata notificazione al nuovo indirizzo del procuratore costituito in giudizio, dell'avviso di perenzione, rende nulli gli atti successivi per violazione del diritto di difesa; dall'altro lato, ha chiarito che, ove pur eleggendo domicilio presso lo studio di un avvocato, si siano indicati nell'atto anche la via e il numero civico di ubicazione del suddetto studio, tali ultime indicazioni entrano a fare parte della dichiarazione, quali elementi «spesi», unitamente ad altri, ai fini della individuazione del luogo di elezione, con la conseguenza che, in caso di trasferimento dello studio del domiciliatario, è onere dell'eligente rettificare la dichiarazione, che altrimenti verrebbe a constare di elementi di identificazione non (più) coincidenti, e perciò non univoci.
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