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Articolo 44 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Vizi del ricorso e della notificazione

Dispositivo dell'art. 44 Codice del processo amministrativo

1. Il ricorso è nullo:

  1. a) se manca la sottoscrizione;
  2. b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, [salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione](1), nonché le irregolarità di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza(2).

4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio.

Note

(1) Con sentenza 22 maggio - 26 giugno 2018, n. 132, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,»".
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 9 luglio 2021, n. 148, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»".

Spiegazione dell'art. 44 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di definire le ipotesi di nullità del ricorso, le quali sono rilevabili d’ufficio dal giudice, che dovrà dichiarare il ricorso inammissibile. Esse sono:
  1. l’assenza della sottoscrizione;
  2. l’incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda derivante dall’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 40 c.p.a.: circa tale incertezza, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che essa deve essere totale e non superabile mediante il richiamo di elementi diversi dal contenuto del ricorso;
Per quanto riguarda invece i casi di mere irregolarità, cioè i semplici difetti di forma non incidenti sulla validità e sulla funzionalità del ricorso, il legislatore del c.p.a. prevede che il Giudice Amministrativo possa disporre la rinnovazione del ricorso entro uno specifico termine.
Con riferimento, poi, al caso di nullità della notifica, che ricorre quando il ricorso viene consegnato ad una persona o in un luogo diversi da quelli normativamente previsti ma a questi collegati, il legislatore distingue a seconda che:
  • il destinatario comunque si sia costituito: in tal caso la nullità deve considerarsi sanata in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, anche nel caso in cui la parte si sia costituita al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile. Va al riguardo segnalato che la norma in esame prevede la regola del raggiungimento dello scopo solo con riferimento al caso della nullità della notifica. Nulla, invece, dispone in relazione all’ipotesi di costituzione delle parti intimate con ricorso nullo: è, dunque, discusso in dottrina e giurisprudenza se una siffatta costituzione sia idonea o meno a sanare la nullità in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. in favore dell’art. 156 c.p.c.;
  • il destinatario non si sia costituito: in tal caso, invece, la nullità non è sanata ma il Giudice Amministrativo può comunque disporre la rinnovazione del ricorso entro un termine se ritiene che l’intimato non si sia costituito per una causa non imputabile al notificante.
Conclusivamente è opportuno ricordare come la giurisprudenza amministrativa abbia specificato che ai casi di nullità della notifica, cui si riferisce la norma in oggetto, non possono essere ricondotti anche quelli di inesistenza della notifica. La notifica, nello specifico, è inesistente quando non è effettuata o è effettuata nei confronti di un soggetto del tutto avulso dal destinatario. In questi casi, l’inesistenza della notifica non può essere sanata dalla costituzione degli intimati né può essere rinnovata.

Massime relative all'art. 44 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4193/2018

Nel processo amministrativo telematico, accertata l'irregolarità del ricorso e del deposito in quanto non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità telematica, il giudice - ai sensi del comma 2 dell'art. 44 c.p.a. - deve in ogni caso fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge, termine che, in quanto assegnato dal giudice (e in difetto di diversa previsione), è perentorio (art. 52, comma 1, c.p.a.) e alla cui mancata osservanza segue irricevibilità del ricorso.

In tema di processo amministrativo telematico, le "specifiche tecniche" di cui al d.P.C.M. n. 40/2016 rispondono a esigenze eminentemente operative, legate alla peculiare configurazione del sistema informatico della giustizia amministrativa (c.d. S.I.G.A.): ne consegue che la mera violazione di norme tecniche non può comportare la invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano a rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale.

Non è condivisibile la tesi secondo cui la sottoscrizione digitale apposta mediante il formato CAdES sia da considerare nulla così da impedirne la sanatoria secondo gli ordinari meccanismi processuali (art. 44, co. 3, c.p.a.), essendo l'obbligo di utilizzare il formato di sottoscrizione PAdES, prescritto dalle citate norme regolamentari, correlato a ragioni strettamente "tecniche" legate alla configurazione del sistema informatico della giustizia amministrativa e non potendo negarsi la generale affidabilità degli altri formati di sottoscrizione digitale ammessi a livello comunitario.

Cons. Stato n. 3136/2018

Il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 si considera - limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.

Cons. Stato n. 3309/2018

Non può ritenersi tardivo il deposito telematico effettuato oltre le ore 12 della stessa giornata in quanto la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4 c.p.a. Né può ritenersi che tale soluzione contrasti con quanto indicato dell'ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo. Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall'art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno).

Cons. Stato n. 1541/2017

Nell'ambito del nuovo processo amministrativo telematico in vigore dal 1° gennaio 2017, deve ritenersi che la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non diano luogo ad inesistenza, abnormità o nullità degli atti stessi, ma solo ad una situazione di irregolarità; in tal caso, il giudice amministrativo, a mente del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, e 52, comma 1, c.p.a., deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo, di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all'uopo fissato.

Cons. Stato n. 4218/2012

Nel processo amministrativo, la mancanza di tutte le formalità previste dalla legge per la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta determina l'inesistenza della notifica stessa. In particolare, a fronte della dichiarazione di una parte di non aver avuto conoscenza del ricorso notificato e in mancanza di prova dei presupposti minimi necessari perché si possa costruire una conoscenza legale basata su presunzioni - come l'esistenza della cartolina di avviso di giacenza presso l'ufficio postale - la notifica deve ritenersi inesistente.

Nel processo amministrativo, gli effetti sananti delle irregolarità della notifica nel caso di costituzione in giudizio dell'intimato, ex art. 44 c.p.a. si riferiscono alle sole ipotesi di nullità o irregolarità della notifica e non al caso di inesistenza. Infatti, l'inesistenza determina una decadenza dell'azione che incide sul diritto materiale della parte impedendo tanto la sanatoria, quanto la rinnovazione su ordine del giudice.

Cons. Stato n. 2171/2011

La nullità della notificazione dell'appello effettuata presso l'Avvocatura distrettuale è affermata da un indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato con la conseguenza che, in questo caso, non è invocabile l'art. 44, c.p.a. per il quale la rinnovazione della notificazione può essere disposta solo se l'esito negativo della stessa dipenda da causa non imputabile al notificante.

Cons. Stato n. 1626/2011

Il ricorso non sottoscritto da un legale abilitato, deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo l'atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello "ius postulandi" dinanzi al Consiglio di Stato, con conseguente impossibilità dell'appello di poter introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Né può giovare alle ragioni della parte appellante la circostanza che l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado contenga, nell'epigrafe ed in calce, la mera indicazione nominale di altro legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto il ricorso risulta sottoscritto soltanto dall'avvocato privo dello “ius postulandi" e che, di conseguenza, la paternità dello stesso non può che ascriversi esclusivamente a quest'ultimo difensore. Il ricorso in appello deve ritenersi inammissibile sotto il profilo dell'inesistenza dell'autenticazione della firma del ricorrente effettuata da un avvocato non abilitato in quanto, la validità dell'autenticazione va correlata con l'abilitazione a difendere in giudizio e, pertanto, deve ritenersi invalida l'autenticazione della firma del mandato effettuata, a margine del ricorso, da un avvocato non abilitato al patrocinio.

Cons. Stato n. 107/2011

Ai sensi dell'art. 44 del Codice del processo amministrativo, nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da una causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. In base a tale norma, quindi, la rinnovazione della notifica può essere ordinata solo se l'esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante.

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