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Articolo 43 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Motivi aggiunti

Dispositivo dell'art. 43 Codice del processo amministrativo

1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.

2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.

Spiegazione dell'art. 43 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la proposizione dei motivi aggiunti nel processo amministrativo. Una volta depositato il ricorso, principale o incidentale, nei termini di decadenza previsiti dalla legge, infatti, i ricorrenti possono introdurre
  • i c.d. motivi aggiunti propri, cioè nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, con ampliamento della causa petendi;
  • i c.d. motivi aggiunti impropri, cioè nuove domande autonome ma connesse a quelle già proposte, con ampliamento del petitum dietro versamento del contributo unificato. Con tali domande in genere si fa valere l’illegittimità degli atti conseguenti a quelli impugnati con il ricorso principale qualora non si verifichi la caducazione automatica. In ragione dell’autonomia di queste domande rispetto al ricorso principale, esse potrebbero essere proposte anche mediante ricorso separato innanzi allo stesso TAR: in tal caso, tuttavia, ai sensi dell’ultimo comma, il Giudice Amministrativo provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
La ratio di tale previsione si rinviene nel principio di concentrazione processuale, che impone di trattare congiuntamente, nell’ambito di uno stesso giudizio, questioni intimamente connesse.
La norma specifica che ai motivi aggiunti deve necessariamente applicarsi la disciplina prevista per il ricorso, compresa quella relativa ai termini.
Per quanto riguarda la notifica dei motivi aggiunti alle parti costituite, il c.p.a. rinvia espressamente all’art. 170c.p.c.

Massime relative all'art. 43 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 5050/2018

Al fine dell'individuazione della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 43, comma 1, periodo II, cod. proc. amm., il deposito in giudizio di documenti, prima non comunicati o comunque conosciuti, costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l'avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione attraverso la proposizione di motivi aggiunti.

Cons. Stato n. 1049/2018

Nel caso in cui, nel corso del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo, sopraggiunga un altro atto di conferma in senso proprio del precedente, che non venga impugnato, il ricorso originario diventa inaccoglibile e, dunque, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nel giudizio amministrativo e, in particolare nel corso dei due gradi di giudizio, il rapporto processuale rimane unitario. Pertanto, la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello.

Cons. Stato n. 482/2017

Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi (motivi) si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale e funzionale (da accertarsi in modo rigoroso) e ciò in relazione ai dati testuali rinvenibili nelle disposizioni del codice del processo amministrativo, quali l'art. 40, comma 1 lettera b), l'art. 42, comma 2, e l'art. 43 comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I bis, 11 marzo 2014, n. 2772).

Cons. Stato n. 1459/2016

La previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la piena conoscenza indicata dal legislatore come determinante del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all'interessato di percepire la lesività dell'atto emanato dall'amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile (quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire) l'azione in sede giurisdizionale (art. 43 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 8697/2015). Attraverso l'istituto dei motivi aggiunti il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta (art. 43 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 8697/2015).

Cons. Stato n. 1298/2016

Una possibilità, come quella prevista dall'art. 43 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), di sollevare motivi aggiunti nell'ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell'appalto non costituisce sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 4 dicembre 2015, n. 2559).

Cons. Stato n. 329/2016

A seguito di novità normative o giurisprudenziali, è possibile proporre in appello, con motivi aggiunti, domande integrative rispetto a quelle proposte in primo grado, ove vi sia connessione oggettiva.

Cons. Stato n. 3662/2011

Sono inammissibili, in grado d'appello, i motivi aggiunti con cui si intenda impugnare atti nuovi sopravvenuti alla sentenza di primo grado, ostando a ciò quanto disposto dall'art. 104, comma 3, c.p.a., che ammette la proposizione di motivi aggiunti al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado qualora la parte venga a conoscenza di documenti già esistenti non prodotti dalle altre parti nei giudizio di primo grado, e la considerazione che l'impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima volta e direttamente in sede di appello violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione.

Cons. Stato n. 2892/2011

Nel giudizio amministrativo la previsione della proponibilità di motivi aggiunti, anche per l'impugnazione di nuovi provvedimenti emessi in corso di giudizio connessi con l'oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo grado, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per ammettere l'impugnazione per saltum, con ampliamento dell'oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo nel grado di appello e ponendosi in contrasto con il disposto dell'art. 104 comma 3, c.p.a., che ammette la proponibilità, in tassative ipotesi, di motivi aggiunti in appello esclusivamente ai fini della deduzione di vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati e che dunque costituiscano oggetto del giudizio sin dal primo grado.

Cons. Stato n. 2257/2011

È ammissibile la proposizione in appello di motivi aggiunti al ricorso incidentale ex art. 104, comma 3, del Codice del processo amministrativo con i quali l'aggiudicatario appellato deduca un nuovo motivo di censura avverso l'ammissione alla gara dell'originario ricorrente, emerso dopo la celebrazione del giudizio di prime cure. Infatti, non ci si trova in presenza di una domanda nuova, ma di un'articolazione della medesima domanda proposta con il ricorso incidentale di primo grado, volta a sostenere che la società, appellante principale, andava esclusa dalla gara.

Alla notifica dei motivi aggiunti, sia se proposti avverso atti nuovi che avverso io stesso provvedimento censurato con l'atto introduttivo del giudizio, non si applica il dimezzamento dei termini dell'art. 23-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi anche in queste ipotesi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, che sarebbe eccessivamente compresso per effetto dell'abbreviazione anche di questo termine.

Cons. Stato n. 919/2011

Il rito del silenzio inadempimento, di cui all'art. 117 c.p.a., è un rito in camera di consiglio cui si applica l'art. 87, comma 3, c.p.a., per il quale sono dimezzati tutti i termini processuali, tranne quelli per la notificazione del ricorso principale, di quello incidentale e dei motivi aggiunti.

Cons. Stato n. 139/2011

L'esercizio del diritto di accesso non interrompe i termini decadenziali per proporre ricorsi in sede contenziosa, potendo già, entro gli stessi termini, procedersi all'inoltro del gravame avverso gli atti amministrativi definitivi ritenuti lesivi e poi, acquisita la richiesta documentazione, presentare motivi aggiunti sempre in quei termini ovvero dopo, in caso di ritardi nella fornitura della stessa documentazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 43 Codice del processo amministrativo

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Nicola C. chiede
mercoledì 11/11/2020 - Calabria
“Salve prego valutare risposta urgente al seguente quesito
Nell'ambito di procedura concorsuale di scrutinio per merito comparativo che ha avuto esito negativo il 28.7.2020 ho inviato a partire dal 27.8.2020 una serie di ricorsi e diffide in autotutela con richiesta all'Aministrazione interessata di correggere alcuni errori di punteggi attribuiti ad altro concorrente sulla base di alcuni corsi da questo frequentati.
Contemporaneamente ho avviao una serie di richieste agli atti L. 241 a partire dal 19/8/2020 alcune rimaste inevase.
In data 26.10.2020 ho depositato ricorso al TAR sulla base degli errori da me contestati all'Amministrazione per i corsi frequentati da altro concorrente e la cui correzione comporterebbe la revisione della graduatoria del concorso.
Oggi dico OGGI, da alcuni atti concorsuali ho trovato altri errori di natura inconfutabile e cioe' ho trovato che il concorrente contro cui ho mosso ricorso ha avuto punteggio per la frequenza ad altri corsi non valutabili per regolamento.
Chiedo pertanto di sapere -ai sensi di codice di procedura amministrativa o giurisprudenza del CdS- se posso integrare il ricorso al TAR con questi nuovi elementi che ho scoperto OVVERO se il ricorso al TAR deve ormai limitarsi a quesi soli due corsi segnalati il 26.10.2020.
Chiedo se e' efficace OGGI ulteriore diffida di ricorso in autotutela che potrei inviare all'Amministrazione dato che gli ultimi errori da me scoperti sono espressamente vietati da rregolamento OVVERO non ho piu' possibilita' di rivalsa .
In alternativa quali sono le azioni che posso avviare a tutela ?
Grazie , aspetto con urgenza”
Consulenza legale i 16/11/2020
Al fine di dedurre davanti al Giudice Amministrativo i nuovi profili di illegittimità rilevati solo di recente non è sufficiente una loro illustrazione nella memoria da presentare in vista della discussione della sospensiva, ma è necessario utilizzare il rimedio processuale dei motivi aggiunti.

I motivi aggiunti sono disciplinati dall’art. 43 del Codice del processo amministrativo ed hanno proprio la funzione di consentire al ricorrente -principale o incidentale- di introdurre nel processo già pendente nuove ragioni rispetto a quelle contenute nell’atto introduttivo a sostegno delle domande già proposte (ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte, ma si tratta di un caso che nella specie non rileva).

L’atto ha sostanzialmente la stessa struttura del ricorso inziale e può essere accompagnato anche da nuovi documenti, con la sola differenza che –se le controparti sono già costituite- i motivi aggiunti dovranno essere notificati non direttamente alle parti, bensì ai difensori domiciliatari, ai sensi dell’art. 170 c.p.c..

Per espressa previsione dell’art. 43 c.p.a., ai motivi aggiunti si applica la stessa disciplina prevista per il ricorso, compresa quella relativa al termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 41 c.p.a.).
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che, “se con i motivi aggiunti possono introdursi nuove ragioni a sostegno di domande già proposte, esse vanno comunque formulate nei perentori termini di decadenza dalla conoscenza del provvedimento previsti per la proposizione del ricorso principale; la parte è infatti tenuta a rispettare il termine perentorio d'impugnativa ed ha l'onere di dedurre, nei confronti degli atti conosciuti al momento della proposizione del ricorso, tutti i motivi di doglianza, giacché in seguito non potrà dedurre i motivi che avrebbe potuto proporre in precedenza” (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834).
Pertanto, i motivi aggiunti presuppongono inevitabilmente una qualche novità di fatto e/o una omessa conoscenza pregressa del fatto/atto che sta a presupposto del gravame, sempre che l'omessa conoscenza non sia imputabile a una negligenza della parte (T.A.R. Napoli, sez. IV, 05 aprile 2016, n. 1658).
Ne consegue che, al fine di prevenire eventuali eccezioni di tardività dei motivi aggiunti, è opportuno specificare nell’atto che le nuove circostanze che determinano le ulteriori ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati sono state conosciute soltanto in un momento successivo alla notificazione del ricorso introduttivo (depositando anche le e-mail con le quali sono stati forniti i chiarimenti che hanno fatto nascere la necessità di proporre i motivi aggiunti).

Infine, dato che è stato già avviato un ricorso giurisdizionale, non è necessario presentare alcuna richiesta di autotutela, posto che il Giudice investito della questione deciderà tutti i profili di illegittimità sollevati in relazione agli atti oggetto di ricorso.