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Articolo 10 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Regolamento preventivo di giurisdizione

Dispositivo dell'art. 10 Codice del processo amministrativo

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.

2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

Spiegazione dell'art. 10 Codice del processo amministrativo

Questa norma si occupa di estendere al processo amministrativo il procedimento per il regolamento preventivo della giurisdizione previsto dall’art.41 c.p.c. La disposizione richiamata, in particolare, prevede che ciascuna parte, fino a che la causa non è decisa nel merito in primo grado, può presentare un’istanza alle Sezioni Unite affinchè esse risolvano la questione di giurisdizione con provvedimento vincolante per il giudice dinanzi al quale il procedimento dovrà proseguire.

Quanto ai soggetti legittimati alla proposizione dell’istanza di regolamento preventivo, occorre chiarire che, secondo autorevole dottrina (Scoca), nonostante la norma richiamata si riferisca genericamente a ciascuna parte, devono in realtà ritenersi legittimate solo le parti in senso sostanziale, cioè le parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata.

Nello specifico, l’istanza si propone con atto avente la forma del ricorso e va depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione a pena di improcedibilità nonché presso il G.A.
Analogamente a quanto previsto dal Codice di procedura civile, il ricorso va notificato a tutte le parti presso il procuratore costituito: si ritiene, infatti, che il regolamento debba svolgersi nel contraddittorio di tutte le parti comprese quelle che non si siano costituite e che, in difetto, dovrà essere ordinata l’integrazione del contraddittorio.

Va precisato altresì che il regolamento di giurisdizione di cui si occupa questa norma non può qualificarsi come mezzo di impugnazione, in quanto suo unico presupposto è la sussistenza di una contestazione sulla giurisdizione: si tratta soltanto di uno strumento con il quale il legislatore ha voluto consentire alle parti di ottenere, già nel corso del giudizio di primo grado, una pronuncia definitiva sulla giurisdizione, evitandosi un inutile dispendio di attività processuale.
Il regolamento di giurisdizione, avendo natura preventiva e carattere incidentale, va proposto prima che il giudice adito statuisca nel merito.

L’art. 10 c.p.a. richiama altresì l’art.367 co.1 c.p.c.. Tale norma, in particolare, prevede che il giudice innanzi cui pende la causa, avuto notizia del ricorso, può
  • sospendere il processo, in attesa della pregiudiziale decisione delle Sezioni Unite: in tal caso, ai sensi del comma secondo della norma in esame, il giudice può disporre le misure cautelari richieste solo se ritiene sussistente la propria giurisdizione;
  • non sospendere il processo, ritenendo l’istanza manifestamente inammissibile o infondata: in tal caso può accadere che la sentenza del G.A. venga pronunciata prima di quella della Cassazione, ed in tal caso a) se la Corte dichiara esistente la giurisdizione del giudice adito, allora la sentenza emessa da quest’ultimo sarà valida; b) se, al contrario, la Corte nega la giurisdizione, anche la sentenza di merito verrà caducata.

Massime relative all'art. 10 Codice del processo amministrativo

Cass. civ. n. 4899/2018

Nel giudizio amministrativo, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto con ricorso notificato prima dell'udienza di discussione, essendo tale udienza indefettibile nell'ambito del procedimento decisorio regolato dall’art. 73 c.p.a., né la notificazione del ricorso può ritenersi preclusa nell'ultimo termine previsto da detta norma per il deposito di memorie e repliche, che non si notificano. (Regola giurisdizione).

Cons. Stato n. 3513/2017

L'interesse al ricorso immediato avverso un regolamento, che pure è per definizione atto generale ed astratto, sussiste in presenza della semplice obiettiva incertezza che le sue prescrizioni possono ingenerare sul regime dell'attività dei destinatari, e non richiede l'ulteriore pregiudizio rappresentato da atti sfavorevoli applicativi. (Conferma Tar Campania Napoli, sez. II, 17 maggio 2016, n. 2528).

Cons. Stato n. 1499/2017

Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, secondo cui i provvedimenti dell'amministrazione, in quanto espressione attuale dell'esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedimento, sia per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle statuizioni, alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui vengono posti in essere, e ciò in applicazione del principio della immediata operatività delle norme di diritto pubblico. (Conferma Tar Campania Salerno, sez. II, n. 966/2016).

Cons. Stato n. 23/2016

Nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, (annulla in parte Tar Sicilia Catania, sez. I, n. 905/2015).

Cons. Stato n. 3288/2016

La giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base al criterio della c.d. prospettazione del ricorso (ossia alla stregua della qualificazione giuridica soggettiva che l'istante attribuisce all'interesse di cui invoca tutela), bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla posizione medesima dalla disciplina legale da applicare alle singole fattispecie, (conferma Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 746/2016).

Cass. civ. n. 11131/2015

In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario c.d. processuale relativamente a tutte le parti del processo civile o amministrativo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione, ove detta richiesta di regolamento non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti del processo a quo, la norma dell'art. 331 Cod. proc. civ., in tema di ordine di integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio, ciò posto, tuttavia - poiché l'istanza cui all'art. 41 Cod. proc. civ., prescindendo dall'interesse e dalle posizioni in giudizio delle parti, e non richiedendo la specificazione dei motivi, né l'indicazione dei giudice che si assume fornito di giurisdizione, si distingue da una domanda caratterizzata, oltre che dalla sollecitazione dell'intervento del giudice, dalla contestuale esposizione delle ragioni della richiesta -, la finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza; pertanto, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio a quo, ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall'istanza di regolamento, tale avvenuta notifica del controricorso è di per sé sufficiente a consentire l'intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo, e ad escludere, quindi, la necessità, per la Corte, di ordinare l'integrazione del contraddittorio.

L'ordinanza pronunciata in sede cautelare dal giudice amministrativo ovvero lo stato di sospensione del processo di merito, conseguente alla proposizione dell'incidente di costituzionalità non preclude la facoltà di richiedere il regolamento preventivo di giurisdizione.

Pur se è vero che, ai fini della proposizione dei regolamento preventivo di giurisdizione, occorre l'assunzione della qualità di parte in senso formale è del pari certo che non è idonea ad interferire sull'ammissibilità del regolamento ogni deduzione concernente la validità dell'assunzione di detta qualità in capo al soggetto che lo ha proposto, non rilevando che quest'ultimo sia stato successivamente estromesso dal giudizio di merito, dovendosi a tali fini avere riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.

La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 Cod. proc. civ., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale, a tal fine non essendo rilevante che sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l'irrilevanza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione di giurisdizione.

Cons. Stato n. 1310/2013

Sulla base di un principio generale del processo amministrativo gli effetti dell'ordinanza cautelare - per la loro natura strumentale e servente per una definizione del giudizio di cognizione coerente con la regola della effettività della tutela - vengono meno (così come gli effetti degli atti emessi per darle esecuzione) quando si conclude il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emanata. In deroga a tale principio, l'art. 10, comma 7, CPA (D.Lgs. n. 104/2010), prevede un caso di temporanea ultrattività della misura cautelare (per il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione), con facoltà delle parti di riproporre la domanda cautelare al giudice ad quem munito di giurisdizione. Trattasi di un'ipotesi di (temporanea) alterazione della strumentalità funzionale della tutela cautelare, poiché perdurano gli effetti di un provvedimento cautelare adottato da un giudice che non può decidere la controversia nel merito, ma l'efficacia ultrattiva è assolutamente delimitata nel tempo. La ratio è quella di consentire alle parti di riproporre la domanda cautelare al giudice munito di giurisdizione, garantendo la continuità e l'effettività della tutela cautelare anche nel caso di translatio iudicii.

Cass. civ. n. 4218/2013

È inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione avverso l'ordinanza collegiale che abbia solo "delibato" sulla giurisdizione del giudice amministrativo (nella specie nell'ordinanza si esprime un giudizio di probabilità, rilevando che la causa "pare rientrare" nella sfera di cognizione del giudice anzidetto), non avendo essa valore di sentenza suscettibile di passare in giudicato. (Regola giurisdizione).

Cons. Stato n. 6652/2012

Nel giudizio amministrativo l'art. 10 CPA (D.Lgs. n. 104/2010) prevede che in grado di appello non possono essere proposte domande nuove, né eccezioni non rilevabili di ufficio. La ratio consiste nel divieto di novorum in appello, anche al fine di evitare la violazione della regola del doppio grado di giudizio, a tutela di tutte le parti, se non nei limiti previsti dal codice di rito (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II bis, n. 25707/2010).

Cass. civ. n. 6016/2011

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice adito abbia emesso una sentenza limitata alla giurisdizione opera, come giudicato esterno, con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo ovvero nel processo riassunto avanti al giudice dotato di "potestas iudicandi", in sede di "translatio iudicii"; pertanto, tale preclusione non opera nel caso in cui esso venga proposto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato, venendo infatti in questione non i poteri del giudice, bensì i diritti processuali delle parti. (Nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte dell'a.g.a., oggetto di sentenza passata in giudicato, l'attore aveva proposto - prima dell'entrata in vigore dell'art. 59, L. 18 giugno 2009 n. 69 - il nuovo giudizio presso il tribunale ordinario, dinanzi al quale aveva depositato, in data anteriore all'entrata in vigore della norma già indicata, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile e, nel merito, fondato dalle Sezioni Unite).

Cons. Stato n. 3829/2009

Per la prosecuzione del giudizio amministrativo, sospeso in seguito a regolamento di giurisdizione, è sufficiente un'istanza di fissazione di udienza, da depositare entro sei mesi dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione (nella specie, al ricorrente, che per la prosecuzione aveva invece notificato un atto di riassunzione successivamente alla scadenza di tale termine, il collegio ha concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile).

Cass. civ. n. 16461/2006

La prescrizione, posta dall'art. 41 c.p.c., secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fa riferimento solo alla pronuncia emessa dal giudice presso il quale il processo è radicato e non già a quella emessa da altro giudice precedentemente adito.

Cass. civ. n. 10703/2005

L'art. 65 ord. giud. attribuisce alla Corte di Cassazione la funzione istituzionale di organo regolatore sia della giurisdizione sia della competenza: di conseguenza le pronunce della Suprema Corte sulla giurisdizione e sulla competenza hanno un'efficacia c.d. «panprocessuale» e quindi, anche se estranee alla nozione di cosa giudicata sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., fanno eccezione rispetto alla regola generale di cui al comma 2 dell'art. 310 c.p.c., che non consente alle sentenze di contenuto processuale di sopravvivere all'estinzione del processo e quindi di avere efficacia vincolante nei successivi processi tra le stesse parti.

Cass. civ. n. 9532/2004

Il disposto dell'art. 372 c.p.c., che pone il divieto, fatte salve le eccezioni dallo stesso previste, di produrre nel giudizio di cassazione atti e documenti che non siano già stati acquisiti nei precedenti gradi del processo, non è applicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, che non costituisce mezzo di impugnazione, e nel quale, pertanto, è consentito alle parti di fornire le prove documentali che esse avrebbero potuto dedurre in sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento.

Cass. civ. n. 10723/2002

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero, determinandosi in tal caso l'insorgere di una questione, non già di giurisidizione (posto, che il dictum arbitrale è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisidizionali), ma di merito, inerente all'accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l'arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisidzione, sia essa italiana o straniera.

Cass. civ. n. 1210/2000

L'autorità di giudicato di una sentenza pronunciata in tema di giurisdizione (sia sulla sola giurisdizione, se proveniente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sia insieme con una decisione sul merito, se emanata da qualsiasi altro giudice) opera anche con riferimento ai mutamenti normativi sopravvenuti (giusta quanto disposto dall'art. 5, nuovo testo, c.p.c.), con la conseguenza che le sentenze della Corte di Cassazione dichiarative della giurisdizione - e pronunciate nell'esplicazione della sua funzione di organo regolatore dotato del potere di emanare pronunce dotate di efficacia esterna - esplicano i loro effetti sul rapporto giuridico dedotto in giudizio con riferimento a tutte le controversie, anche future, destinate ad insorgere tra le medesime parti, senza che spieghi influenza l'eventuale sopravvenienza di norme determinative di un nuovo e diverso criterio di giurisdizione rispetto a quello operante per il passato. Le sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che statuiscono sulla giurisdizione senza decidere il merito quand'anche emesse in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno efficacia cosiddetta "panprocessuale". Esse statuiscono dunque sulla giurisdizione in via definitiva, in qualunque futura controversia sorta fra le medesime parti relativamente al medesimo rapporto giuridico.

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