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Articolo 6 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Consiglio di Stato

Dispositivo dell'art. 6 Codice del processo amministrativo

1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.

3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.

5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Spiegazione dell'art. 6 Codice del processo amministrativo

Tale norma si occupa di riconoscere al Consiglio di Stato la funzione di organo di giurisdizione amministrativa di ultimo grado.
Anche costituzionalmente è stabilito, infatti, che il Consiglio di Stato è organo di “tutela della giustizia nell’amministrazione” (cfr. art. 100 Cost.).
Analogamente a quanto disposto in relazione al TAR, il c.p.a. assicura la collegialità delle decisioni di questo organo, disponendo all’art. 6 comma 2 che il collegio giudicante sia di volta in volta composto da cinque magistrati, compreso il Presidente. Quest’ultimo, nello specifico, è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei Ministri fra i magistrati amministrativi che abbiano esercitato funzioni direttive per almeno cinque anni. Egli, in caso di indisposizione, è sostituito dal consigliere più anziano nel ruolo.
Le attribuzioni del Presidente, in particolare, sono di natura
  • istituzionale (convocazione dell’Adunanza Plenaria; composizione delle sezioni consultive e giurisdizionali; assegnazione dei ricorsi ecc.);
  • amministrativa (adozione dei provvedimenti relativi ai magistrati e ai funzionari; vigilanza su tutti gli uffici del Consiglio di Stato e sui magistrati; titolarità dell’azione disciplinare).
Il terzo comma, poi, disciplina la Adunanza Plenaria: si tratta del Supremo Consesso amministrativo, composto dal Presidente e dodici magistrati, il quale ha la funzione di risolvere questioni di diritto di massima importanza e dirimere contrasti giurisprudenziali. In sostanza, quindi, si tratta di un organo con funzione nomofilattica, parallelo alle Sezioni Unite civili e penali.
Sulle singole ipotesi di deferimento all’Adunanza Plenaria vedi infra all’art. 99 c.p.a.).

L’ultimo comma dell’articolo in esame, infine, disciplina le impugnazioni delle sentenze del TAR Sicilia, per le quali è competente quale giudice d’appello il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana istituito con d.lgs. n. 654 del 1948. Tale disposizione mira a soddisfare le specifiche esigenze di autonomia riconosciute alla Sicilia dallo Statuto speciale, approvato con legge cost. 2/1948.

Massime relative all'art. 6 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 12/2014

L'appello avverso una sentenza pronunziata dal Tar Sicilia erroneamente proposto al Consiglio di Stato anziché al Consiglio di giustizia amministrativa è inammissibile. L'appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge determina la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, precludendo la riassunzione dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa. Nel processo amministrativo le norme che individuano il giudice dell'appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale. Va dunque esclusa la possibilità di estendere le norme che, in primo grado, disciplinano la riassunzione del processo avanti al giudice competente. (Conferma Tar Catania, sez. II, n. 1531/2013). L'appello avverso una sentenza pronunziata dal Tar Sicilia erroneamente proposto al Consiglio di Stato, anziché al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, è inammissibile. La proposizione dell'appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge determina la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, precludendo la riassunzione dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Cons. Stato n. 401/2014

Nel processo amministrativo il doppio grado di giudizio, oltre ad essere stabilito dal legislatore ordinario (artt. 4-6, D.Lgs. 104/2010 - CPA), costituisce un principio costituzionale (art. 125 Cost.), e va ascritto ai principi generali del processo amministrativo; ne consegue che, se di regola il legislatore ordinario non incontra vincoli in ordine al se prevedere o meno mezzi di impugnazione, nel caso del processo amministrativo il legislatore è costituzionalmente vincolato, se prevede il primo grado, a prevedere il doppio grado di giudizio. Tuttavia, il doppio grado non è ritenuto costituzionalmente vincolante se si prevede un ricorso direttamente al Consiglio di Stato (come divisato nel rito dell'ottemperanza dall'art. 113 CPA) (Conferma dell'ordinanza collegiale del T.a.r. Piemonte, sez. II, 24 ottobre 2013, n. 1107).

Cass. civ. n. 15383/2009

Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice si determina solo nell'ipotesi di un'alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge. Non si verifica tale condizione quando, in una causa promossa davanti al Consiglio di Stato, il consigliere relatore risulti collocato fuori ruolo ed assegnato al Consiglio di giustizia amministrativa della regione Siciliana, con provvedimento di un giorno antecedente alla data dell'udienza e della camera di Consiglio, in quanto il collegio giudicante risulta comunque formato da componenti muniti dello status di magistrati del Consiglio di Stato.

Cass. civ. n. 753/2007

Con riguardo a decisione resa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, l'asserita irregolarità della composizione del collegio - sotto il profilo della partecipazione al collegio stesso, oltre al presidente dell'organo, anche di tre presidenti di sezione e non soltanto di consiglieri di stato - non può essere dedotta con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per difetto di giurisdizione, atteso che tale ricorso è esperibile solo per violazioni dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto Giudice amministrativo, e che siffatta violazione è ravvisabile, rispetto ai vizi di costituzione dell'organo giudicante, esclusivamente quando i vizi medesimi si traducano nella non coincidenza di tale organo con quello delineato dalla legge, per effetto di alterazione della sua struttura ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, condizione che non si può ravvisare nella formazione del collegio giudicante con la partecipazione di componenti muniti dello status di magistrati del Consiglio.

Cass. civ. n. 870/1982

È inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la decisione resa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ove si deduca l'irregolarità della composizione del collegio, sotto il profilo della sostituzione del presidente o dell'integrazione del collegio stesso con altro consigliere senza le prescritte autorizzazioni.

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