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Articolo 143 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Irrinunciabilitą dei diritti

Dispositivo dell'art. 143 Codice del consumo

1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

Spiegazione dell'art. 143 Codice del consumo

La norma in esame sancisce il carattere irrinunciabile dei diritti attribuiti ai consumatori dal codice del consumo, sanzionando con la nullità eventuali accordi che si pongono in contrasto con tale regola.
Tale disposizione risponde chiaramente all’esigenza di tutelare il consumatore, cercando di far mantenere in vita il contratto, ed eliminando solo la parte colpita da nullità (c.d. nullità parziale).

Il secondo comma si occupa dei casi in cui le parti decidano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, disponendo che se le regole risultano più favorevoli, non vi sono motivi per negare al consumatore tale possibilità.
Allorchè, invece, ne risulti una tutela di grado minore, dovranno comunque essergli riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice del consumo.

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