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Articolo 120 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Prova

Dispositivo dell'art. 120 Codice del consumo

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.

2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Spiegazione dell'art. 120 Codice del consumo


Il primo comma della norma pone a carico del danneggiato l’onere di provare il difetto, il danno e la sussistenza di una connessione causale tra difetto e danno.
Ciò significa che il danneggiato deve dimostrare di aver fatto un uso normale del prodotto e che da tale uso ne siano derivati dei danni.
Infatti, la fonte della responsabilità del produttore non può farsi discendere dalla mera difettosità del prodotto, ma da una fattispecie complessa, risultante dall’uso normale del prodotto e dal verificarsi di effetti dannosi.
Il danneggiato, dunque, non può soltanto dolersi di una difettosità che sia rimasta priva di conseguenze materiali, ma dovrà dimostrare il collegamento causale tra gli effetti materiali anomali derivanti dall’uso normale del prodotto ed il danno subito alla sua integrità fisica ovvero ad altro bene materiale.

Nel momento in cui il danneggiato riesca a fornire la prova nei termini sopra precisati, incomberà sul produttore l’onere di fornire la prova liberatoria, avvalendosi di una delle esimenti di cui all’art. 118 del codice consumo.
I principi espressi nella norma in esame si adattano perfettamente con le regole dettate dal codice civile in tema di responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e ss. c.c. e valgono a configurare la responsabilità del produttore come di tipo presuntivo (si tratta di un’ipotesi di presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria).

Infine, il terzo comma contiene una norma di carattere procedurale, disponendo che in caso di verosimiglianza della derivazione del danno da difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica, generalmente necessarie per accertare il rapporto causa-effetto, siano anticipate dal produttore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 120 Codice del consumo

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Davide M. C. chiede
martedģ 12/03/2019 - Lombardia
“Buongiorno,
Circa tre mesi fa ho acquistato un monopattino elettrico prodotto dall'azienda Segway su un sito internet terzo (Amazon). Dopo circa un mese di utilizzo soddisfacente ho provveduto ad acquistare una batteria ausiliaria specificamente prodotta per quel monopattino sul sito ufficiale dell'azienda Segway.
Tuttavia, in seguito all'installazione della batteria ho riscontrato alcuni problemi di tipo elettrico: alla pressione del freno saltuariamente il monopattino si spegne, rendendo impossibile la frenata di tipo elettrico. Mentre mi trovavo su proprietà privata, tale spegnimento improvviso mi ha provocato una caduta in seguito alla quale ho riportato una lesione alla spalla documentabile con referti medici. Con me era presente un testimone.
Contattata in merito, l'azienda Segway comunica che la politica aziendale non prevede il rimborso dell'oggetto difettoso ma solamente la sua sostituzione.
Tuttavia, ciò è in contrasto con l'art. 8.5 dei termini e condizioni presente sul sito internet dell'azienda, che recita:
"8.5. Se Segway ritiene che la rimostranza sia valida, il prodotto in questione sarà riparato, sostituito o rimborsato, dietro consultazione con il Cliente. Il rimborso non può essere maggiore del prezzo pagato dal Cliente per il prodotto, con riserva delle disposizioni specificate nell'articolo sulla responsabilità."
Inoltre, tramite contatto telefonico mi è stato comunicato che l'azienda declina qualsiasi responsabilità causata dall'utilizzo dei propri mezzi. Ciò è in contrasto sia ovviamente con la normativa italiana, la quale all'art. 114 del Codice del Consumo afferma che "il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto" sancendo la risarcibilità del "danno cagionato da morte o da lesioni personali" (art. 123 CdC) sia con i termini generali del contratto Segway, che all'art. 10.4 ricorda che:
"Facendo eccezione dei casi specificati nei due paragrafi precedenti di questo articolo, Segway non sarà tenuta a risarcire il Cliente in alcun modo, indipendentemente dai motivi su cui si basa la richiesta di risarcimento. Tuttavia, i limiti di responsabilità citati in questo articolo non saranno applicati se e nella misura in cui una perdita è causata intenzionalmente o da deliberata incoscienza da parte di Segway o nel caso di perdite causate da morte o lesioni fisiche."
L'azienda ritiene impossibile che il guasto sia dovuto solamente alla batteria ausiliaria, e chiede l'invio presso la loro officina sia della batteria che del monopattino Segway acquistato sul sito terzo.
Da parte mia posso rilevare solamente una correlazione temporale tra l'acquisto della batteria e la manifestazione del difetto; non so dove esso si collochi o da cosa dipenda, ma l'azienda è produttrice di entrambi i prodotti. Il nesso causale tra difetto, caduta e lesione è invece di tipo diretto.
Dovrei evitare l'invio dei prodotti alla casa produttrice onde scongiurare la possibilità di contaminazione dell'elemento probante in un'eventuale disputa giudiziale?
Vi sono possibilità concrete di vincere una causa contro l'azienda Segway, alla luce degli elementi presentati?
In attesa di un vostro responso,
Cordialmente,
D.”
Consulenza legale i 15/03/2019
Alcune brevi premesse in punto di diritto prima di rispondere alle domande contenute nel quesito.

L'art. nell'art. 117 Codice del Consumo definisce "difettoso" non ogni prodotto insicuro ma “quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Nel momento in cui un prodotto difettoso produca un danno (come è avvenuto nel caso di specie) spetta al danneggiato provare il danno, il difetto e il nesso di causalità (art. 120 codice del consumo); mentre il produttore deve provare fatti (art. 118 codice consumo) che possono escludere la responsabilità.
Su tale fondamentale aspetto della ripartizione dell’onere della prova, riportiamo un esaustivo passaggio di una recente ordinanza ( n.29828/2018) della Suprema Corte: “ l'art. 120 Codice del Consumo prevede che il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno; mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità ex art. 118 Codice del Consumo. Spetta allora anzitutto al danneggiato dimostrare che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo deriva dal difetto. Fornita dal danneggiato tale prova, il produttore ha l'onere di dare la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile come in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458). La responsabilità da prodotto difettoso integra pertanto un'ipotesi di responsabilità presunta (e non già oggettiva), incombendo sul danneggiato che chiede il risarcimento provare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, e in particolare l'esistenza del "difetto" del prodotto, nonchè del collegamento causale tra difetto e danno (cfr. Cass., 29/5/2013, n. 13458). La prova della difettosità del prodotto può essere peraltro data anche per presunzioni semplici.”

Ciò premesso, in risposta alle domande contenute nel quesito si osserva quanto segue.

Poiché nella presente vicenda non viene chiesta la sostituzione del bene o la sua riparazione bensì la restituzione dell’importo versato oltre il risarcimento dei danni per le lesioni subite, riteniamo Lei non sia tenuto ad inviare il bene difettoso al produttore.
Del resto, non è previsto tale obbligo nemmeno nella normativa di riferimento contenuta nel codice del consumo dagli articoli 114 al 127.

Per quanto riguarda, invece, le possibilità di un esito vittorioso dell’eventuale causa di risarcimento, è difficile dirlo con sicurezza ma riteniamo possano esserci buone probabilità.
Infatti:
1) c’è la prova del danno (tramite la relativa certificazione medica);
2) è dimostrabile che l’oggetto sia difettoso (in giudizio, ciò può essere verificato tramite CTU);
3) sussiste il nesso causale tra il bene difettoso e il conseguente danno. Infatti, come leggiamo nel quesito, la caduta si è verificata a seguito dello spegnimento improvviso del monopattino. Ciò potrebbe essere provato anche tramite esame testimoniale.

Da ultimo, ricordiamo che laddove venga intrapresa una causa di risarcimento (il relativo diritto si prescrive entro tre anni, art. 125 codice del consumo) occorrerebbe farla precedere da un invito alla negoziazione assistita laddove l’importo non superi euro 50.000. Infatti, si tratta di una materia tra quelle rientranti nelle ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria trattandosi di “pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro “ (art. 3 D.L 132/2014).