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Articolo 110 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Notificazione e scambio di informazioni

Dispositivo dell'art. 110 Codice del consumo

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.

5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

Spiegazione dell'art. 110 Codice del consumo

La norma in esame introduce specifici obblighi di notificazione alla Commissione europea dei provvedimenti emanati dalle amministrazioni competenti, al fine di creare un efficace scambio di notizie in ordine alla sicurezza dei prodotti circolanti nel mercato.
Tra tali sistemi di notifiche si prevede al secondo comma il c.d sistema RAPEX, ovvero quel particolare sistema che consente ai Paesi Europei ed alla Commissione di scambiarsi informazioni sui prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle relative misure adottate (ne restano esclusi gli alimenti, i prodotti farmaceutici ed i presidi medici, per i quali esistono altri sistemi di allarmi specifici).
Per mezzo di tale sistema si intende prevenire e limitare l’afflusso sul mercato comunitario dei prodotti potenzialmente dannosi per i consumatori, i quali vengono raccolti e catalogati su uno specifico sito web, insieme alle informazioni ed ai rischi ad essi associati.

In particolare, secondo le regole disposte dall’Unione europea, tutti i provvedimenti, anche quelli concordati con produttori e distributori, volti a limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, devono essere notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Nel caso in cui il rischio relativo alla sicurezza dei prodotti sia limitato al territorio nazionale, la notifica sarà possibile a condizione che si tratti di rischio che presenti un interesse anche per gli altri stati membri e che non sia stato oggetto di precedenti segnalazioni.
La Commissione, a sua volta, a seconda di ciò che è stato segnalato, e sempre che lo ritenga opportuno, può adottare una decisione in forza della quale imporre agli stati membri di disporre misure idonee; la medesima decisone, se relativa a prodotti che presentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, deve essere comunicata, a cura del Ministero dello Sviluppo economico, alla competente amministrazione, la quale dovrà assumere idonei provvedimenti entro i successivi venti giorni ovvero entro il minor termine eventualmente disposto.

I commi 5 e 6 prevedono il riconoscimento in favore delle parti interessate della facoltà di esprimere, entro un mese dall’adozione della predetta decisione, pareri ed osservazioni da inoltrare alla Commissione.

Il settimo comma, infine, pone il divieto di esportare prodotti qualificati come pericolosi in forza di una decisione della Commissione, salvo che non sia stato diversamente disposto.

Volendo sintetizzare quanto risulta dalla norma in esame, la Commissione può essere destinataria di tre tipi di notificazioni:
1. procedimento normale di notifica;
2. procedimento rapido denominato RAPEX (Rapid exchange about safety product), volto a limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori;
3. procedimento di notifica che riguarda prodotti il cui rischio è circoscritto al territorio nazionale. Il relativo provvedimento viene trasmesso alla Commissione europea solo se contiene informazioni utili o di interesse per altri stati membri.

Un esempio di quanto sopra illustrato è quello che ricorre con molta frequenza in questi ultimi tempi e che riguarda la diffusione di un’allerta relativa a prodotti con rischi microbiologici o legati alla presenza di sostanze chimiche pericolose per la salute del consumatore. In questi casi, il Ministero dello Sviluppo economico informa immediatamente il Ministero della Salute, il quale a sua volta dà avvio alla c.d. fase discendente, consistente nell’attivazione di una serie di organismi presenti sul territorio (quali Guardia di Finanza, Uffici di sanità, Uffici delle dogane, ecc.) per le ricerche dei prodotti in oggetto, il loro sequestro e l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

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