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Articolo 108 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Disposizioni procedurali

Dispositivo dell'art. 108 Codice del consumo

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

3-bis. La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

Spiegazione dell'art. 108 Codice del consumo

La presente norma detta le norme procedurali ed i diritti che competono a produttore e distributore in caso di contestazione sulla sicurezza dei loro prodotti.
Sotto il profilo procedurale si prevede che, nel momento in cui viene aperta una procedura di indagine volta all’adozione di un provvedimento relativo ad un determinato prodotto, ne debba essere data comunicazione ai controinteressati (individuati nel produttore o nel distributore), nel rispetto dei principi generali dettati in materia di procedimento amministrativo.
Tali soggetti, infatti, hanno il diritto di partecipare al procedimento e di presentare alle autorità osservazioni scritte e documenti (trovano applicazione le regole dettate dagli artt. 7 e ss. Legge n. 241/1990).
E’ tuttavia consentito omettere la comunicazione ed adottare un provvedimento senza ascoltare l’altra parte tutte le volte in cui ricorra un pericolo grave ed immediato per la salute o l’incolumità pubblica; in questo caso è comunque consentito ai controinteressati di far pervenire successivamente le loro osservazioni scritte.

Sempre in conformità alla disciplina dettata in materia di procedimento amministrativo, la norma in esame richiede che il provvedimento che limita l’ammissione di un prodotto sul mercato o ne dispone il ritiro o il richiamo debba essere motivato e notificato entro sette giorni dall’adozione, e ciò al fine di consentire ai controinteressati di impugnarlo nei termini stabiliti.
La procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti è disciplinata con regolamento, così da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

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