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Articolo 67 septiesdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 67 septiesdecies Codice del consumo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67 noviesdecies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.

3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.

4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.

5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Spiegazione dell'art. 67 septiesdecies Codice del consumo

La norma in esame disciplina le sanzioni che possono essere applicate al professionista nel caso in cui non rimborsi le somme al consumatore ovvero ostacoli il suo diritto di recesso.
E’ previsto il raddoppio della sanzione in caso di reiterazione nel porre in essere un comportamento contrario a buona fede.
Il compito di verificare le violazioni ed applicare le relative sanzioni viene attribuito alle autorità che si occupano di vigilare sui diversi settori (bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale).

Nel caso in cui, poi, il professionista ostacoli il diritto di recesso, il consumatore può far valere una nullità di protezione.
La seconda parte del quinto comma precisa che se il diritto di recesso viene esercitato in relazione ad un contratto di assicurazione, l’impresa deve restituire i premi pagati dal consumatore, mentre quest’ultimo non sarà tenuto a restituire gli indennizzi che ha già ricevuto.

I criteri generali di cui fare applicazione in sede di commisurazione delle sanzioni pecuniarie nelle materie di cui al d.lgs. 206/2005 (tutela del consumatore) possono rinvenirsi nell’ambito dell’art. 11 Legge n. 689/1981, secondo cui nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Nel ponderare la sanzione da irrogare per pratiche commerciali scorrette, l’Autorità deve per prima cosa valutare la dimensione economica e l’importanza del professionista, potendosi così garantire l’effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.

Se la legge non dispone espressamente, la competenza tra due autorità amministrative indipendenti va regolata secondo il generale principio di specialità.
In particolare, la specialità consiste nel fare riferimento ai soggetti attivo e passivo interessati dall’intervento, ovvero all’oggetto dell’intervento (strumentazione a disposizione, bene e interesse protetto), preferendo al riferimento soggettivo (ossia il tipo di operatore interessato o il soggetto tutelato), la valutazione dell’oggetto dell’intervento e dell’interesse generale perseguito.

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