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Articolo 67 septies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazioni relative al contratto a distanza

Dispositivo dell'art. 67 septies Codice del consumo

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

  1. a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67 duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
  2. b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
  3. c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
  4. d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
  5. e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
  6. f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
  7. g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Spiegazione dell'art. 67 septies Codice del consumo

La norma in esame disciplina il terzo gruppo di informazioni che l’intermediario deve fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto a distanza con oggetto la prestazione di servizi finanziari, informazioni che riguardano proprio il contratto a distanza.
Per la definizione di contratto a distanza va fatto riferimento non alla nozione contenuta all’art. 50 del codice consumo, ma a quella di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 67 ter del codice consumo, riferita appunto ai servizi finanziari.
In ogni caso, si ritiene utile precisare che, secondo la normativa generale, per contratto a distanza deve intendersi “il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista, che per tale contratto impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.

Le lett. a) e d) fanno espresso riferimento al diritto di recesso ed alle sue caratteristiche; il professionista deve fornire al cliente sia informazioni di carattere sostanziale (come l’esistenza o meno di tale diritto in favore del consumatore) che informazioni di carattere operativo, in modo tale da consentire allo stesso consumatore di conoscere le modalità pratiche di esercizio del suddetto diritto.
L’obbligo in esame non può essere adempiuto limitandosi ad illustrare la disciplina generale del recesso, ma deve ricomprendere anche l’onere di indicare eventuali ipotesi di recesso desumibili da discipline specifiche relative al servizio finanziario oggetto del contratto.
Inoltre, dal coordinamento tra la disposizione in esame e l’art. 67 sexies del codice consumo se ne deduce che il professionista dovrà anche indicare al consumatore, oltre alle conseguenze derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, anche i costi legati al suo effettivo esperimento, dovendo sempre essere garantita al consumatore la possibilità di comunicare il recesso a mezzo lettera raccomandata, onde poter assicurare uno standard minimo di certezza dell’affidamento del cliente.

La lett. c) fa riferimento alle informazioni relative ai diritti delle parti di risolvere il contratto prima della scadenza o unilateralmente, riferendosi ovviamente ad ipotesi di cessione del rapporto ulteriori e diverse rispetto al recesso.
Le parti vengono lasciate del tutto libere di disciplinare i risvolti economici di tale scioglimento del vincolo contrattuale, ciò che si ricava dall’espresso riferimento alla possibilità di introdurre strumenti volti a scoraggiare la risoluzione del rapporto, come ad esempio le penali.
E’ questa una scelta volta, evidentemente, a tutelare la posizione del professionista, consentendo a quest’ultimo di prevedere per le ipotesi di recesso convenzionale un aggravio a carico del consumatore (a differenza di quanto accade nel caso di recesso convenzionale, il quale è gratuito e non necessita di motivazione).

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