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Articolo 67 novies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Comunicazioni mediante telefonia vocale

Dispositivo dell'art. 67 novies Codice del consumo

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

  1. a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
  2. b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:
  3. 1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
  4. 2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
  5. 3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
  6. 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
  7. 5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67 duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67 terdecies, comma 1.

2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 67 undecies.

Spiegazione dell'art. 67 novies Codice del consumo

Con la disposizione in esame, relativa alle offerte di e-finance, il legislatore ha inteso sottrarre alla discrezionalità del fornitore del servizio ogni discrezionalità nella selezione dei contenuti delle informazioni da fornire allorchè la comunicazione venga effettuata a mezzo di telefonia vocale.
Si ritiene, tuttavia, che questa norma debba essere interpretata estensivamente e che, pertanto, sia riferibile anche a servizi che esulano da quelli di telefonia vocale.
Sempre in un’ottica di interpretazione estensiva, le garanzie incluse nella presente norma si ritengono applicabili sia nel caso di iniziativa del fornitore sia nel caso di contatti originati dal consumatore stesso.

Le informazioni da fornire sono sostanzialmente quelle essenziali, relative in prima battuta alla rappresentazione dell’identità del fornitore e del fine commerciale della chiamata; solo successivamente, e previa consenso del consumatore, vengono in considerazione le informazioni specifiche sul servizio finanziario ed i relativi elementi integrativi, tra i quali in particolare i costi e le indicazioni in merito al diritto di recesso (strumento immediato di tutela del consumatore).
Ogni altra informazione è disponibile a richiesta.

E’ poi previsto che le informazioni essenziali fornite attraverso il servizio di telefonia vocale siano integrate a mezzo di una comunicazione trasmessa per iscritto o su supporto durevole ai sensi dell’ art. 67 undecies del codice consumo.

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