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Articolo 67 bis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Oggetto e campo di applicazione

Dispositivo dell'art. 67 bis Codice del consumo

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies, 67 novies e 67 decies si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies, 67 novies e 67 decies.

3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità indipendenti di settore.

Spiegazione dell'art. 67 bis Codice del consumo

La norma in esame apre la Sezione IV bis del Capo 1, Titolo III, dedicata alla “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”, definendone oggetto e campo di applicazione.
A seguito dell’ introduzione delle nuove tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione si è assistito a profondi cambiamenti nel settore delle relazioni economiche.
In particolare, il settore finanziario, nell’ambito del quale l’informazione assume una decisiva importanza, è quello che più ha risentito di queste trasformazioni, e ciò in considerazione del fatto che i prodotti finanziari non sono beni fisici e che costituiscono l’oggetto privilegiato per applicare la nuova tecnologia, grazie alla quale è possibile beneficiare di una riduzione di tempi e costi (grazie ad internet anche le banche hanno deciso di educare il consumatore alle operazioni online, potendo così abbassare i costi delle stesse operazioni).

In Italia, già dal 1998 il legislatore si è preoccupato di tutelare il consumatore in materia di contratti riguardanti prodotti finanziari ed investimenti, ed è stato a tal fine emanato il Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, il quale si occupa di regolare la vendita a distanza di:
a) strumenti finanziari in un luogo diversi dalla sede legale o dalla sede di colui che emette o propone l’investimento;
b) servizi e attività di investimento in un luogo diverso dalla sede legale o alle dipendenze di chi presta o promuove il sevizio o l’attività.

E’ previsto che, in caso di conclusione fuori sede di un contratto per l’acquisto di prodotti finanziari, la sua efficacia debba essere sospesa per 7 giorni, nel corso dei quali l’investitore può comunicare di voler esercitare il c.d. diritto di ripensamento, senza dover essere gravato da alcuna spesa.

Occorre che il consumatore venga informato della sussistenza di tale diritto di recesso, dovendosi dello stesso dare indicazione nei moduli o formulari utilizzati per la conclusione del contratto.
Tali informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile e devono essere accompagnate da un supporto cartaceo, quali depliant, brochure, ecc…o da un CD che permetta di conservarle; in mancanza di alcuna informazione al riguardo, il consumatore potrà far valere la nullità del contratto (si parla a tale riguardo di “nullità di protezione”).

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