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Articolo 136 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Dispositivo dell'art. 136 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

  1. a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  2. b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  3. c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  4. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Massime relative all'art. 136 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. Stato n. 5466/2018

In via generale e alla luce dell'individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. D.Lgs. n. 42/2004, con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, così che ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione.

Cons. Stato n. 914/2016

La delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale "bellezza d'insieme" ex art. 136, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 (che non richiede necessariamente l'omogeneità dei singoli elementi, nel senso che non ogni singolo elemento compreso nell'area assoggettata al vincolo deve presentare i caratteri della bellezza naturale) costituisce tipica espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non sotto i profili della manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Corte cost. n. 22/2016

È inammissibile, data la natura ancipite che pone una alternativa non risolvibile dalla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, 1° comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui non prevede tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege i siti tutelati dall'UNESCO, ovvero degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 stesso D.Lgs., nella parte in cui non prevedono per i medesimi siti un obbligo in capo all'amministrazione di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico, in riferimento agli artt. 9 e 117, 1° comma, Cost.

Cons. Stato n. 855/2014

I centri storici non rientrano tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali). I centri storici rientrano invece tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, come descritti al successivo art. 136. Tuttavia, affinché tali beni vengano attratti al particolare regime di tutela previsto dalla legge, è sempre necessaria la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Cons. Stato n. 4079/2013

Alla luce dell'individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) con il termine paesaggio il legislatore abbia inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, così che ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 136 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. M. chiede
sabato 07/05/2022 - Veneto
“Ho un immobile (casa singola) costruito nel 1997, inserito in una zona paesaggistica molto vasta, classificata, secondo l'articolo 136 come lettera c) e d). Dovrei installare un impianto fotovoltaico che, come noto, deve avere il parere della Commissione Paesaggistica solo se rientra nella lettera b) e c) e non d). Il mio immobile è inserito in una zona residenziale che confina con una zona agricola. E' possibile distinguere gli immobili presenti nell'area se singolarmente (mappale) rientrano in una singola lettera e non ad entrambe?
Grazie.”
Consulenza legale i 17/05/2022
Negli ultimi anni il Legislatore ha cercato di introdurre una progressiva semplificazione dei procedimenti amministrativi, compreso quello relativo all’autorizzazione paesaggistica.
In particolare, a seguito del D.P.R. n. 31/2017, si possono individuare tre diversi regimi:
1) esclusione dell’autorizzazione per gli interventi di impatto sostanzialmente irrilevante (allegato A, D.P.R. n. 31/2017);
2) autorizzazione semplificata per interventi di lieve entità (allegato B, D.P.R. n. 31/2017);
3) autorizzazione ordinaria per tutti gli interventi non compresi nei suddetti due casi.
Il D.P.R. suddetto considera gli impianti fotovoltaici, a seconda delle caratteristiche concrete dell’installazione, sotto le lettere A.6 e B.8.

Ma la semplificazione più degna di nota è però quella recentemente introdotta dall’art. 9, D.L. n. 17/2022, convertito in L. n. 34/2022, che ha profondamente innovato l’art. 7 bis, D.Lgs. n. 28/2011.
Infatti, il comma 5 di tale norma ha ricondotto l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (anche in zona A) e le opere funzionali alla connessone alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria “e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
Anche nel caso in cui l’immobile de quo sia compreso in zona C, dunque, potrebbe non essere necessaria l’autorizzazione paesaggistica, qualora ricorrano le particolari condizioni indicate dall’ultimo periodo dell’art. 7 bis, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011.

Tanto chiarito in via generale, si nota che la dichiarazione di notevole interesse pubblico viene notificata al titolare del bene solo nel caso si ricada nelle lettere a) e b) dell’art. 136, mentre negli altri casi è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino ufficiale della Regione.
Nel nostro caso, dunque, tale disposizione non viene in aiuto, dato che sia il vincolo ex art. 136 sub b), sia quello ex art. 136 sub c), non prevedono una diretta comunicazione all’interessato.
Di conseguenza la soluzione più semplice per avere la sicurezza circa lo specifico vincolo sussistente sull’immobile è quella di chiedere al Comune il certificato di destinazione urbanistica, anche avvalendosi di un tecnico, che contiene tutte le informazioni rilevanti -compresa l’esatta indicazione dei vincoli- relative allo specifico mappale di cui si tratta.

E.B. chiede
martedì 16/11/2021 - Toscana
“Vorremmo installare una cupola geodetica (struttura mobile non stabilmente ancorata al suolo ricadente nell'inquadramento del nostro agricampeggio, fatta di telo in pvc color e paletti, quindi fattispecie tenda) ma il nostro geometra vede che sulla colina di nostra proprietà su cui vorremmo metterla siamo proprio sulla linea di confine di un cono di visuale che ricade nell'art. 136 della paesaggistica della regione Toscana... secondo gli allegati A e B del DPR 13 febbraio 2017 al punto A.17 si parla esattamente di installazioni esterne a corredo di attività turistico-ricettive prive di parti in muratura ecc...che non richiedono alcuna nullaosta dalla sovrintendenza...ma sembra che questo non valga per le zone sotto art.136 come la nostra collina...è vero? Se è così allora va richiesta l'autorizzazione presentando un progetto... ma come posso sapere se ci sono parametri relativi a materiali, forme, colori ecc...che possono farci capire se rientriamo in qualcosa di autorizzabile o meno? Ci sono degli articoli della legge in merito?...mi sembra ovvio che un palazzo sulla collina non si potrà mai fare...ma la nostra è una struttura ben diversa....Mi potete aiutare?
Grazie”
Consulenza legale i 25/11/2021
Il D.P.R. n. 31/2017 è stato emanato in un’ottica di semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di coniugare la fondamentale tutela del paesaggio con i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e con l’obiettivo di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, come chiarito nella relazione illustrativa al regolamento.
Seguendo una tendenza che si è manifestata anche in campo edilizio, sono stati dunque redatti alcuni elenchi (non tassativi) di interventi che presentano un impatto paesaggistico nullo o di lieve entità, per i quali rispettivamente viene esclusa del tutto la necessità di acquisire dall’organo preposto l’autorizzazione paesaggistica o viene previsto un regime autorizzatorio semplificato.

Per alcune tipologie di beni paesaggistici considerati più delicati e vulnerabili, ossia alcune delle aree definite di “notevole interesse pubblico” dall’art. 136 del Codice, però, il Legislatore ha introdotto un regime attenuato di semplificazione (Relazione illustrativa al regolamento).
Segnatamente, alcune voci dell’allegato A al D.P.R. n. 31/2017, che sarebbero in astratto attività libere, sono invece sottoposte a procedimento autorizzatorio (anche se in forma semplificata) nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c. 1, lettere a), b) e c), del Codice.

Si nota tuttavia che le eccezioni alla liberalizzazione per i beni vincolati ai sensi dell’art. 136 del Codice, secondo la tabella allegata al D.P.R. n. 31/2017, paiono riguardare le voci a.2, a.5, a.6, a.7, a.12, a.13, a.14, ma non la voce a.17.
Tali ultimi interventi, dunque, dovrebbero rimanere “liberalizzati” anche nel caso in cui vengano eseguiti in aree o su immobili su cui è imposto un vincolo ex art. 136.

In ogni caso, va specificato che la circostanza che un’opera non sia compresa negli elenchi degli interventi liberi o di lieve entità non significa che essa sia vietata, ma semplicemente che, ai fini della sua realizzazione, è indispensabile il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “ordinaria”.
Ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’interessato deve presentare la domanda corredata da idonea documentazione che consenta la verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
I parametri che vengono tenuti in considerazione dall’Amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione sono la compatibilità sotto l’aspetto paesaggisitico con il bene tutelato e la conformità agli strumenti di pianificazione paesaggisitca in vigore.

In ogni caso, vista la delicatezza della questione, è forse consigliabile chiedere una ulteriore conferma all’autorità preposta al vincolo, che potrà chiarire nello specifico ogni dubbio residuo.


Fabrizio M. chiede
domenica 07/06/2020 - Lazio
“Buon Giorno, desidero informazioni riguardo una delibera emanata dal comune di omissis riguardante Emergenza Covid - Gestione Spiagge Sicure , dove individua ai confini di un'area residenziale privata , un terreno da adibire a sosta/parcheggio per accesso alla spiaggia demaniale.
Il terreno risulta in un voltura catastale successiva alla delibera comunale ad uso Pascolo e Seminativo , inoltre tale area è sotto vincolo Paesaggistico (come da descrizione - cod 058_001- Lett. C e D beni d'insieme : vaste località con valori estetico tradizionale, bellezze panoramiche - Art. 136 Dlvo 42/04 ) , sottoposta a Tutela per Pericolo d'inondazione ( Area Pericolo B1 - C.2 art7 e art 24) e infine sotto vincolo dei Beni Culturali .
Il Terreno Inoltre risulta di proprietà dell'università agraria di omissis e in concessione ad un agricoltore per quinquennio in corso.
La richiesta è sapere se il Sindaco , anche se ricevuta autorizzazione da parte dell'università agraria e con il consenso dell'agricoltore, possa utilizzare tale area come parcheggio definito temporaneo di 3 mesi(120 giorni), e andare in deroga per suddetto periodo ( come da lui dichiarato per emergenza covid e sicurezza contro la diffusione del virus) rispetto ai vincoli in essere su tale terreno .
Inoltre desidero sapere se nella presunta costituzione di tale area( qualora possibile) , possa non prevedere l'accesso dei mezzi di soccorso o il rispetto delle distanze dalle abitazioni e dalle Dune.
grazie”
Consulenza legale i 17/06/2020
1. Per quanto riguarda le risultanze catastali che definiscono l’area come ad uso “pascolo e seminativo”, va precisato che non necessariamente le classificazioni catastali coincidono con quelle urbanistiche.
In particolare, per avere un’esatta indicazione circa la destinazione dell’area in esame come agricola non è sufficiente una visura catastale, ma è necessario fare riferimento al certificato di destinazione urbanistica (non a disposizione dello scrivente), che è l’unico strumento che permette di inquadrare con certezza l’immobile secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
In ogni caso, la giurisprudenza ritiene in via generale che non sussista un’assoluta incompatibilità tra la destinazione agricola di un'area e la sua utilizzazione a parcheggio, giacché tale destinazione, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo piuttosto lo scopo di evitare insediamenti residenziali (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 novembre 2014, n.5886; T.A.R. Firenze, sez. III, 05 aprile 2019, n.507; T.A.R. Firenze, sez. III, 03 ottobre 2018, n.1256; T.A.R. Napoli, sez. V, 03 febbraio 2015, n.696).
Tuttavia, è stata ad esempio considerata non ammissibile in zona agricola la realizzazione di parcheggi per mezzi pesanti e di opere di battitura del terreno, riporto di sabbia e di materiali inerti con asfaltatura finalizzati alla creazione di un piazzale da utilizzare proprio come parcheggio (T.A.R. Venezia, sez. II, 15 giugno 2017, n.572; T.A.R. Aosta, sez. I, 16 novembre 2016, n.55; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 10 marzo 2016, n.1397).
Purtroppo senza indicazioni più precise circa le norme pianificatorie locali e senza un dato certo in merito alla classificazione dell’immobile non è possibile dare una risposta univoca sul punto; è, però, possibile svolgere alcune considerazioni circa la compatibilità della realizzazione di un parcheggio con gli altri vincoli presenti sull’immobile, ossia il vincolo paesaggistico e il vincolo idrogeologico.

2. L’art. 146, D. Lgs. n. 42/2004, per quanto qui ci occupa, dispone che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati ai sensi dell’art. 136, D. Lgs. n. 42/2004, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Questo non significa che sia vietato ogni tipo di intervento in una zona gravata da vincolo paesaggistico, ma semplicemente che è necessario acquisire prima della realizzazione delle opere la relativa autorizzazione, che attesta la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
L’art 149, D. Lgs. n. 42/2004 elenca poi gli interventi non soggetti ad autorizzazione, tra i quali nel caso specifico rilevano le opere edilizie conservative e non incidenti sull’aspetto esteriore degli edifici e gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.
Il D.P.R. n. 31/2017 fornisce poi un elenco delle opere non soggette ad autorizzazione (Allegato A) e di quelle che necessitano invece di una autorizzazione semplificata (Allegato B), tra le quali rispettivamente figurano:
- “occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare” (A.16);
- “interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo” (B.11).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, la pavimentazione di un’area già allo stato naturale e la destinazione della stessa a parcheggio di autoveicolo risulta soggetta alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto non può in alcun modo configurarsi come intervento di manutenzione, consolidamento statico o restauro conservativo, trattandosi di opera edilizia nuova che determina un’alterazione dello stato dei luoghi, atteso che l'intervento de quo importa una rilevante modifica strutturale dell'area, a sua volta finalizzata ad una ancora più consistente e rilevante trasformazione funzionale (T.A.R. Napoli, sez. VI, 05 marzo 2012, n.1099).
Visto quanto sopra, l’utilizzazione “libera” dell’immobile quale parcheggio per un periodo temporaneo sarebbe compatibile con il vincolo paesaggistico soltanto ove consista nella semplice sosta dei veicoli, senza la realizzazione di alcuna opera, o al massimo preveda l’installazione di manufatti amovibili e solo ancorati al suolo.
Secondo quanto si legge nel quesito l’intenzione del Comune non è quella di attuare interventi edilizi o di operare alcuna trasformazione dei luoghi, ma piuttosto quella di consentirne un uso temporaneo e di entità limitata che permetta di far fronte alla situazione contingente determinata dall’emergenza sanitaria.
Pertanto, la fattispecie in esame potrebbe a buon diritto rientrare nell’eccezione prevista dal sopra citato punto A.16, Allegato A, D.P.R. n. 31/2017.

3. L’art. 7 della NTA del PAI del Lazio definisce le fasce di pericolosità B come le aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la trentennale e la duecentennale.
Lo stesso articolo distingue poi le sub-fasce a pericolosità B1, ossia le aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici.
Lo scrivente, invece, non è riuscito a trovare una corrispondenza nelle NTA per quanto riguarda la fascia C2 indicata nel quesito, posto che il citato art. 7 distingue un’unica fascia C relativa alle aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la duecentennale e la cinquecentennale.
Comunque, anche in questo caso, la presenza del vincolo non equivale ad inedificabilità o inutilizzabilità assoluta, ma comporta il divieto di eseguire tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio diverse da quelle elencate agli artt. 23 e 24 della NTA del PAI.
Tra gli interventi consentiti figurano, per quanto qui rileva, anche “le occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, previa approvazione dell’Autorità” (art. 23, comma 2, lettera K).
Pertanto, se l’utilizzo temporaneo dell’area in esame quale parcheggio è stato autorizzato dall’Autorità competente e rispetta le condizioni fissate nella citata lettera K, esso è ammesso nonostante la presenza del vincolo di pericolosità B1.

4. Per quanto riguarda deroga alle norme sulle distanze prospettata nel quesito, si precisa che la relativa disciplina riguarda le opere propriamente classificabili come costruzioni.
In particolare, ai fini dell’ osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo (Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2019, n.27476).
Nel caso di specie, però, la compatibilità dell’utilizzo dell’immobile in esame quale parcheggio con i vincoli esaminati ai punti precedenti presuppone l’assenza di opere stabili ed -al più- la realizzazione di installazioni precarie preordinate, sul piano funzionale, a soddisfare esigenze provvisorie.
Non vi è alcuna necessità, quindi, di derogare alla disciplina delle distanze, posto che il caso di specie sfugge al suo ambito di applicazione.
Non è, invece, del tutto comprensibile allo scrivente il riferimento alla possibilità di vietare l’accesso dei mezzi di soccorso all’interno dell’area adibita a parcheggio, ma si può notare che ogni spazio destinato alla viabilità pubblica è soggetto alle norme di circolazione del Codice della Strada.
Va, inoltre, rilevato che l’ordinanza esaminata recepisce ed attua nel territorio comunale l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19 maggio 2020, che stabilisce le misure di prevenzione atte ad arginare la diffusione del COVID-19 e le linee guida per il graduale riavvio in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.
Di conseguenza, le disposizioni contenute in tale atto amministrativo comunale non sembrano potersi spingere fino ad esorbitare o contrastare con il quadro normativo fissato in tale atto sovraordinato, ad esempio stabilendo un divieto di accesso proprio per i mezzi di soccorso difficilmente giustificabile alla luce del dichiarato fine di tutela della sicurezza sanitaria della popolazione.