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Articolo 51 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Studi d'artista

Dispositivo dell'art. 51 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.

2. È altresì vietato modificare la destinazione d' uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent' anni.

Massime relative all'art. 51 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. Stato n. 1933/2019

La disciplina dei negozi storici è qualcosa di diverso da quella dei locali storici. Si tratta, infatti, di due nozioni riconducibili sicuramente alle "attività culturali", vale a dire attività che riguardano l'elaborazione e diffusione della cultura, ma non soggette al regime giuridico dei beni culturali, in quanto non comprese nelle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42 del 2004. I locali storici, caratterizzati dal fatto che da lunga tradizione ivi si svolgono attività commerciali tipiche, non sono beni culturali anche perché il vincolo culturale in senso stretto non può riguardare l'attività culturale in sé e per sé, e cioè considerata separatamente dal bene; il valore culturale è infatti ravvisabile solamente nel collegamento del loro uso e della loro utilizzazione pregressi con accadimenti della storia, della civiltà. Di regola, neppure per i beni culturali in senso proprio è consentito il vincolo di mera destinazione d'uso, salvo che per gli studi d'artista (in ragione della specifica previsione dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004), potendosi ritenere pertanto di dubbia legittimità anche il vincolo di destinazione merceologica per i negozi storici che sicuramente costituiscono un minus, sotto il profilo della tutela, rispetto ai beni culturali.

Cons. Stato n. 5737/2017

Non può essere assimilata ad uno studio d'artista, rilevante ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), una mera raccolta di cimeli a questi riferibili, ove manchi l'elemento costituito dalla sua volontà unificatrice. L'obiettivo perseguito ex art. 51, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) è quello di rendere immodificabile l'ambiente ed i luoghi nei quali operò l'artista, al fine di conservare intatta la testimonianza dei valori culturali in incorporati. L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali), disciplina uno speciale (per tipologia e per effetti) tipo di vincolo a bene culturale, prevedendo, per gli studi d'artista, il divieto di modificare la destinazione d'uso nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, con l'usuale procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui alla precedente art. 13. L'universitas rerum costituita dallo studio d'artista rileva come museo della vita professionale dell'artista, traccia visibile dell'unicità delle sue attitudini individuali di produzione e di ricerca. Attraverso questo tipo di vincolo la legge intende preservare non la traccia della vita dell'artista, ma la testimonianza delle condizioni materiali del processo di formazione ed azione che è sotteso alle opere che lo hanno reso famoso: processo che (nel caso di artisti mostratisi capaci di lasciare un segno significativo) è dalla legge reputato realizzare un valore culturale in sé, sempre che si tratti di un livello tale da corrispondere ad un interesse particolarmente importante (art. 51, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali).

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Consulenze legali
relative all'articolo 51 Codice dei beni culturali e del paesaggio

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G. F. chiede
mercoledì 10/05/2023
“Desidero avere conferma circa la possibilità di abitazione e di residenza di uno studio d'artista sito nel centro storico di Roma, in via del Babuino, che ricade nella tipologia catastale C/3, quindi laboratorio. In particolare conoscere sulla base di quale normativa sarebbe possibile abitare un locale C/3 urbanisticamente riconosciuto come studio d'artista. Tempo addietro un famoso studio di architettura romano mi diede questa informazione senza darmi però alcun riferimento normativo, cosa che avrebbe fatto solo se avessi stipulato con loro un contratto di consulenza per un lavoro più grande che poi non ho commissionato. Lo studio d'artista si trova al piano terra di uno stabile storico sotto la tutela dei Beni Culturali ed ha una superficie catastale di 25 mq. Rimango a vs. disposizione x ulteriori informazioni.”
Consulenza legale i 15/05/2023
In risposta al suo quesito, si precisa che la risposta fornita presuppone che l’immobile in questione sia stato dichiarato di importanza storico – culturale in quanto “studio d’artista” secondo la disciplina offerta dall’art. 51 del Codice dei Beni Culturali.
Tale articolo stabilisce che “È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13”.

In altri termini, la dichiarazione di interesse culturale comporta l’apposizione di un vincolo sull'immobile che non permette la modifica della destinazione d’uso nonchè il divieto di rimuovere gli oggetti presenti al suo interno.
Pertanto, in presenza di una tale tipologia di vincolo l’immobile in questione non potrebbe essere adibito ad una funzione diversa rispetto a quella prevista per la categoria catastale di appartenenza ossia laboratorio C/3.

Diversa è, invece, l’ipotesi in cui l’immobile non abbia più le caratteristiche previste dal Codice per poter essere considerato di interesse culturale ossia:
1) che l'artista abbia esercitato la sua personale attività di produzione artistica nell'immobile de quo, circostanza che instaura quel peculiare legame tra artista e immobile esplicativo della vicenda della sua propria vita artistica;
2) che, per converso, tale stato di fatto non risulti, al momento della imposizione del vincolo, modificato irreversibilmente e dunque non risulti reciso il nesso sopra individuato;
3) che il collegamento tra l'artista e l'immobile non sia, d'altra parte, occasionale o insignificante.

In tal caso la giurisprudenza ha chiarito che, previo accertamento del venir meno dei requisiti per fatti sopravvenuti all’apposizione del vincolo, l’immobile potrebbe essere sottratto dal vincolo stesso e, compatibilmente con la disciplina locale, adibito ad altre funzioni ivi compresa quella residenziale (cfr. Tar Lazio - Roma, Sez. II quater, 4 settembre 2017, n. 9533).