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Articolo 291 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Azioni di responsabilitą e denuncia di gravi irregolaritą di gestione nei confronti di imprese del gruppo

Dispositivo dell'art. 291 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.

2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.

Spiegazione dell'art. 291 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Tanto per il caso in cui sia stata avviata una liquidazione giudiziale di gruppo, quanto per quello in cui siano stati depositati ricorsi separati, la norma attribuisce al curatore unico o al curatore della società soggetta a direzione e coordinamento, la legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria per l'abusiva attività di eterodirezione (art. 2497), nei confronti della capogruppo e, ai sensi del secondo comma dell'art. 2497, degli altri soggetti che abbiano preso parte al fatto lesivo. Deve osservarsi che al curatore sembra essere attribuita la legittimazione solo con riferimento all'azione di responsabilità spettante ai creditori della società eterodiretta.

Il secondo comma, inoltre, attribuisce al curatore la legittimazione a promuovere, nei confronti di
amministratorie sindaci di società del gruppo non ancora assoggettate alla liquidazione giudiziale, la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità gestorie, ai sensi dell'art. 2409.

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