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Articolo 266 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della societą

Dispositivo dell'art. 266 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.

Spiegazione dell'art. 266 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Rispetto a quanto disposto per il concordato preventivo all'art. 117 CCI, il concordato nella liquidazione giudiziale, se omologato, produce i propri effetti vincolanti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (cui sia stata estesa la liquidazione) e dei loro creditori, determinando la chiusura della procedura aperta ai sensi dell'art. 256 CCI. Ciò implica che i soci potranno beneficiare degli effetti esdebitatori del concordato proposto dalla società e dovranno soddisfare i creditori nella misura e nei termini indicati nella proposta concordataria, salvo il caso in cui vi acceda una apposita clausola atta ad escludere l'estensione degli effetti del concordato.
Tale regola, che in realtà contiene un'eccezione al principio per cui il concordato vincola esclusivamente il debitore ed i suoi creditori, si spiega alla luce del rapporto di stretta dipendenza che esiste tra la liquidazione della società e la liquidazione dei soci illimitatamente responsabili.

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