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Articolo 258 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti sulla societą dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

Dispositivo dell'art. 258 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

Spiegazione dell'art. 258 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Sebbene la legge disponga eccezionalmente che la liquidazione giudiziale, se aperta nei confronti della società, debba essere contestualmente aperta anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256), ciò non implica un superamento della alterità soggettiva tra socio e società, i quali rappresentano distinti centri d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive. La norma in oggetto non fa dunque che confermare un simile principio, ricordando che la dichiarazione d'insolvenza del socio non può in alcun caso essere estesa alla società, la quale è soggetto distinto e dotato di un proprio separato patrimonio.

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