Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 272 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

Dispositivo dell'art. 272 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Spiegazione dell'art. 272 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, il liquidatore nominato dal giudice è incaricato:
  1. dell'aggiornamento dell'elenco dei creditori depositato dal debitore (entro 30 giorni)
  2. della notificazione della sentenza di apertura ai creditori risultanti dall'elenco aggiornato
  3. della redazione dell'inventario dei beni del debitore (entro 90 giorni)
  4. della redazione del programma di liquidazione (entro 90 giorni), che deve essere specificamente approvato dal giudice delegato

Con riferimento ai contenuti del programma di liquidazione, va evidenziato che esso deve essere suddiviso in sezioni nelle quali indicare separatamente i criteri e le modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Rimane fermo che, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione, il programma deve assicurare lo svolgimento della procedura in tempi ragionevoli.

Nel programma devono essere altresì indicati:
  • le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti,
  • se il debitore è un imprenditore, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa (esercizio dell'impresa del debitore; affitto di azienda)
  • se il debitore è un imprenditore, le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!