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Articolo 271 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Concorso di procedure

Dispositivo dell'art. 271 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

Spiegazione dell'art. 271 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione è volta a regolare i casi di possibile concorso tra la domanda di apertura della liquidazione controllata, presentata dal creditore o dal PM, e la domanda di accesso alle procedure di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore, successivamente presentata dal debitore. L'introduzione di una siffatta norma di coordinamento si è resa necessaria alla luce della estensione ai creditori ed al pubblico ministero della legittimazione attiva alla presentazione del ricorso (se fosse legittimato il solo debitore - così come disponeva la L. 3/2012 - non vi sarebbe alcuna esigenza di operare un coordinamento).
Nel caso appena descritto, il Tribunale deve necessariamente assegnare al debitore un termine perentorio per l'integrazione della domanda, in pendenza del quale non è possibile pronunciare l'apertura della liquidazione controllata. Non è del tutto chiaro, tuttavia, che cosa il legislatore abbia inteso per "integrazione della domanda": secondo l'opinione preferibile, da tale riferimento potrebbe trarsi una implicita conferma circa l'ammissibilità di una domanda prenotativa (in bianco) anche in relazione alle procedure alternative alla liquidazione controllata, derivandone che la funzione del termine assegnato al debitore sarebbe quella di consentirgli una ponderata e ragionata articolazione del piano e della proposta.

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