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Articolo 219 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedimento di distribuzione della somma ricavata

Dispositivo dell'art. 219 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Spiegazione dell'art. 219 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma rappresenta la disposizione di raccordo tra la fase della liquidazione e la fase della ripartizione dell'attivo, e ha il fine di disciplinare le ipotesi di calcolo di anticipazioni del compenso al curatore, così da determinare gli importi che possono costituire oggetto di riparto.

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