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Articolo 184 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratto di affitto di azienda

Dispositivo dell'art. 184 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Spiegazione dell'art. 184 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'apertura della l.g. del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda.
La prosecuzione del contratto di affitto tutela quelle che potrebbero essere la valorizzazione e la liquidazione dell'azienda in esercizio, onde scongiurare il rischio che queste vengano compromesse dall'interruzione dell'attività e lo scioglimento del rapporto contrattuale. In questa fattispecie, dunque, il curatore subentra in una posizione che gli consente di continuare a percepire i canoni d'affitto.

In ogni caso, viene concessa al curatore la possibilità di recedere dal rapporto entro 60 giorni (non solo per liberarsi dal rapporto, ma anche, eventualmente, per rinegoziare a condizioni più favorevoli il regolamento contrattuale), corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, in caso di dissenso, viene determinato dal G.d. (resta ferma la necessità della previa autorizzazione del comitato dei creditori per il recesso del curatore dal contratto). Il recesso del curatore determina la retrocessione dell'azienda.
L'equo indennizzo, se non concordato fra le parti, sarà determinato dal G.d., sentiti gli interessato, e dev'essere insinuato al passivo come credito concorsuale, il che costituisce un importanto vantaggio a favore della procedura concorsuale.

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