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Articolo 179 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratti ad esecuzione continuata o periodica

Dispositivo dell'art. 179 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Spiegazione dell'art. 179 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo in questione prevede che, al fine di limitare le ipotesi di prededuzione, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare solo le consegne avvenute e i servizi erogati a seguito dell'apertura della l.g.; invece, per le consegne avvenute e i servizi erogati prima, l'altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura.

La norma richiede che:
  • il contratto sia opponibile alla procedura;
  • il contratto sia pendente; se una delle parti ha già eseguito le proprie prestazioni interamente, la norma non può operare (in tal caso, il curatore potrà procedere alla riscossione del prezzo (se la liquidazione riguardava la parte tenuta alla consegna dei beni o delle prestazioni), oppure il creditore in bonis potrà insinuarsi allo stato passivo della procedura.

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