Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 170 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

Dispositivo dell'art. 170 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Ratio Legis

La ratio della norma è di assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici.

Spiegazione dell'art. 170 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione prevede che le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella sezione in questione del c.c.i. non possono essere promosse dal curatore:
  • una volta che siano decorsi 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale,
  • e comunque si prescrivono decorsi 5 anni dal compimento dell'atto.
La norma rende evidente l'operatività di un doppio termine. I due termini dovrebbero essere distinti, giacché quello triennale di decadenza e quello quinquennale di prescrizione.

Il doppio termine, che potrebbe ritenersi superfluo o inutile posto che la sommatoria del termine triennale al più lungo «periodo sospetto» biennale già condurrebbe ad un meccanismo di preclusione quinquennale, trova spiegazione nella presenza del meccanismo di consecutio.
Il termine quinquennale è preordinato ad evitare che l'anticipazione del periodo sospetto legata alla presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale, sommata alla decorrenza del termine decadenziale di tre anni dalla data di apertura della l.g., si traduca in un'eccessiva espansione dell'arco temporale in cui risulta possibile la revocabilità dell'atto; ed invece fissa uno sbarramento volto a definire l'atto revocabile decorso il quinquennio dal suo compimento.

La disposizione si applica non solo alle azioni revocatorie ma anche alle azioni di inefficacia.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!