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Articolo 163 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Atti a titolo gratuito

Dispositivo dell'art. 163 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.

Ratio Legis

La ratio della previsione sta nella volontà del legislatore di assicurare tutela prioritaria ai creditori del disponente imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale rispetto ai beneficiari dell'atto di disposizione.

Spiegazione dell'art. 163 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma riprende il contenuto del vecchio art. 64 l. fall.
La norma regola un'ipotesi di inefficacia ex lege dell'atto, subordinata alla presenza del presupposto dell'esistenza dell'atto a titolo gratuito e del suo compimento nel periodo sospetto.
Quanto alla posizione dei terzi che acquistino dal soggetto a cui favore l'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale ha posto in essere l'atto gratuito, l'acquisto del terzo subacquirente a titolo oneroso resta salvo se questi sia stato in buona fede al momento dell'acquisto, applicandosi analogicamente la regola dell'art. 2901, comma 4°, c.c.; per contro l'acquisto del terzo subacquirente a titolo gratuito deve ritenersi anch'esso travolto con obbligo per il subacquirente stesso di restituire il bene. Il tutto fatti salvi gli effetti della trascrizione dell'atto, se effettuata anteriormente alla sentenza che ha aperto la liquidazione.
L'azione di inefficacia di cui si discute appartiene alla titolarità esclusiva del curatore e ha natura dichiarativa, perciò, non è soggetta a prescrizione

La disposizione prevede anche delle ipotesi di esenzione dalla declaratoria di inefficacia, la cui operatività è subordinata al parametro della proporzionalità tra l'attribuzione patrimoniale ed il patrimonio del donante, secondo alcuni da valutarsi come patrimonio al netto di tutte le passività: trattasi dei regali d'uso e degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità.

Il secondo comma ripropone la «revocatoria semplificata»: nel caso dei beni soggetti a meccanismi di pubblicità, l'acquisizione avviene mediante trascrizione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, rimettendo al terzo (o agli altri interessati) l'onere di contestare tale acquisizione mediante la proposizione di reclamo ex art. 133. Il meccanismo «tradizionale» di proposizione dell'azione di inefficacia resta limitato ai soli beni non assoggettati a regimi di pubblicità.
La novità insita nel comma 2° è data dal fatto che i beni oggetto degli atti a titolo gratuito sono acquisiti in automatico al patrimonio della liquidazione giudiziale tramite la trascrizione della sentenza dichiarativa, senza che vi sia più necessità di incardinare un giudizio che conduca alla declaratoria di inefficacia.

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