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Articolo 161 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Creditore di pił coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

Dispositivo dell'art. 161 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Spiegazione dell'art. 161 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina, nell'ambito delle obbligazioni solidali passive con almeno un coobbligato sottoposto a liquidazione giudiziale, la fattispecie del creditore che, prima della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata a carico di un coobbligato, abbia ricevuto un pagamento parziale da parte di un altro coobbligato.

Il comma 1° della norma dispone che se il creditore ha ricevuto da parte del coobbligato, in bonis o in liquidazione giudiziale, il pagamento di parte del proprio credito prima dell'apertura del concorso nei confronti dell'altro coobbligato, ha il diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale a carico di quest'ultimo per la parte di credito non riscossa.
Per cui, per tale parte non riscossa, si applicherà l'art. 160 c.c.i., con l'irrilevanza dei pagamenti parziali ed il diritto di concorrere fino all'estinzione finale del credito per la misura che lo stesso aveva alla data dell'apertura del concorso del coobbligato nella liquidazione giudiziale della quale quale il creditore va a concorrere.

D'altro lato, secondo il comma 2° di questa norma, il coobbligato che abbia pagato al creditore, prima della liquidazione giudiziale dell'altro coobbligato, solo parte del suo credito, può esercitare, tramite l'insinuazione al passivo, il regresso verso il coobbligato in liquidazione per la parte che prima dell'apertura del concorso di quest'ultimo abbia pagato al creditore; pur fermo restando che il creditore è preferito al coobbligato che eserciti il regresso per la parte che spetterebbe a lui, fino alla soddisfazione totale del suo credito.

In ogni caso, resta impregiudicato il diritto del creditore, se non soddisfatto interamente alla chiusura della liquidazione giudiziale del coobbligato, di chiedere all'altro coobbligato l'eventuale saldo del credito, con le forme ordinarie, se quel coobbligato è in bonis.

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