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Articolo 154 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Crediti pecuniari

Dispositivo dell'art. 154 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.

2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

Spiegazione dell'art. 154 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'art. 234, comma 7°, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3 (v. il commento all'art. 153 c.c.i.).

Il comma 2° dell'articolo dispone che «i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale». Si ritiene, in dottrina, che tale previsione sia un'applicazione del principio generale dell'art. 1186 c.c.

La norma in esame si deve leggere considerando anche l'art. 158 c.c.i., secondo cui «i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale».
Tali disposizioni hanno efficacia solo all'interno dell'ambito concorsuale: cessata la liquidazione giudiziale, i crediti non soddisfatti tornando ad essere assoggettati al termine iniziale e, se non ancora scaduto, non saranno subito esigibili, salva la decadenza in danno del debitore comminata dall'art. 1186 c.c.

Ai sensi del comma 3°, «i crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale».
Secondo la giurisprudenza, il comma appena ripreso costituisce una deroga al principio di cristallizzazione del passivo, in base al quale partecipano al concorso i crediti già esistenti in tutti i loro elementi identificativi e costitutivi, anche se non ancora scaduti alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Di conseguenza, al di fuori dei casi previsti dall'art. 204 c.c.i., non sono ammessi al concorso crediti dei quali nessun elemento costitutivo si sia ancora verificato alla data della dichiarazione di apertura della procedura.

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