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Articolo 134 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Revoca del curatore

Dispositivo dell'art. 134 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

Spiegazione dell'art. 134 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo, riproducendo fedelmente il testo dell'art. 37 l.fall. prev., prevede il potere del tribunale di revocare il curatore, in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio. Ad una prima lettura, norma sembrerebbe configurare un potere discrezionale del tribunale; tuttavia, occorre considerare anche l'art. 122, co. 1, c.c., secondo cui il tribunale provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura; di conseguenza, la revoca non può essere l'effetto dell'esercizio di un potere discrezionale e non verificabile da parte del tribunale, dato che la stessa dipende dai motivi giustificati e deve tradursi, conseguentemente, in un decreto motivato. In questo modo risulta garantita la reclamabilità.
Infatti, tale provvedimento può essere a sua volta sottoposto a reclamo davanti alla corte d'appello, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo in commento.

Nel procedimento di revoca del curatore, dev'essere tutelato il rispetto del contraddittorio: il decreto di revoca può essere adottato solo dopo aver sentito il curatore; tale espressione rimanda alla natura camerale del procedimento e, inoltre, rappresenta quella che si traduce in un'interlocuzione esente da formalità essenziali.

I giustificati motivi che possono determinare la revoca del curatore sono riconducibili a due categorie:
  • vi sono motivi di carattere soggettivo, come la perdita dei requisiti indicati nell'art. 358 o la scoperta di una situazione di conflitto di interessi con la procedura;
  • motivi di carattere oggettivo, come i comportamenti posti in essere in violazione di legge (si pensi all'omesso deposito tempestivo di somme riscosse ex art. 131;
  • possono però rilevare anche ragioni di opportunità o che abbiano compromesso il rapporto fiduciario fra l'organo giudiziario ed il curatore.
La revoca può avvenire anche d'ufficio, ad esempio nell'esercizio da parte del tribunale del potere di audizione dello stesso curatore, così come del debitore o del comitato dei creditori.




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