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Articolo 108 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Dispositivo dell'art. 108 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione(1).

2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 108 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

I creditori ammessi al voto sono quelli risultanti dall’elenco redatto dal commissario giudiziale (sulla base dell'elenco depositato dal debitore) ed eventualmente corretto in via provvisoria dal giudice delegato in esito alle contestazioni ed osservazioni formulate ai sensi dell'art. 107. Ad essere contestata può essere tanto l'esclusione dall'elenco degli ammessi al voto (da parte dell'interessato), quanto l'ammissione di creditori concorrenti (da parte del debitore e degli altri creditori ammessi).
Il creditore che risulti escluso "provvisoriamente" dal voto può però in ogni caso svolgere opposizione in sede di omologazione, purché il suo voto risultasse determinante ai fini della formazione delle maggioranze (il debitore e gli altri creditori ammessi non possono invece contestare l'ammissione provvisoria di un creditore).


Va però notato che nel concordato preventivo non è prevista una fase giurisdizionale dedicata all’accertamento del passivo. I provvedimenti correttivi adottati dal giudice delegato o dal Tribunale (in sede di omologazione) sono funzionali unicamente alla determinazione dei soggetti abilitati a partecipare al voto e non implicano dunque alcun accertamento del credito vantato (tant'è che è la stessa disposizione a prevedere che le decisioni del giudice delegato non possano pregiudicare eventuali sentenze emesse in sede di cognizione ordinaria).
Ciò comporta che l'eventuale esclusione di un creditore dal voto non preclude allo stesso creditore escluso la possibilità di instaurare un autonomo giudizio di cognizione e, se accertata la propria pretesa, di godere anch'egli degli effetti del concordato nel frattempo omologato, alle stesse condizioni offerte ai creditori appartenenti alla medesima classe. Lo stesso vale per il caso in cui sia ammesso al voto un soggetto non qualificabile come creditore.

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