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Articolo 107 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Voto dei creditori

Dispositivo dell'art. 107 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.

2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.

3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.

4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.

6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale. Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Spiegazione dell'art. 107 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma prevede anzitutto che la votazione dei creditori si svolga unicamente in forma telematica, nelle date, negli orari e secondo l'ordine fissato dal giudice delegato con apposito decreto.
Non essendo dunque più prevista l'adunanza dei creditori in una sede unitaria, il confronto tra questi ultimi, funzionale all'espressione del voto ed all'adozione di eventuali provvedimenti provvisori da parte del giudice delegato (v. art. 108), si svolge nelle seguenti modalità:
  1. Entro 15 giorni dalla votazione, il commissario giudiziale illustra la propria relazione e le proposte definitive pervenute dal debitore o da altri soggetti, mediante comunicazione telematica da recapitarsi ai creditori, al debitore e ad eventuali altri interessati. Alla comunicazione è inoltre allegato l'elenco definitivo dei creditori ammessi al voto, con l'indicazione dell'ammontare del credito ammesso
  2. Entro 10 giorni dalla votazione il debitore ed i creditori possono inviare al commissario giudiziale contestazioni e osservazioni in merito al piano, alla proposta o alla formazione dell’elenco dei creditori ammessi al voto. Il debitore ha la facoltà di rispondere, tramite il commissario giudiziale, alle osservazioni ed alle contestazioni formulate dai creditori e/o da altri proponenti, nonché di contestare l'ammissione di determinati creditori e la ammissibilità/fattibilità di proposte concorrenti;
  3. Il commissario giudiziale rende noto a tutti i creditori, al debitore e a tutti gli interessati le osservazioni, le contestazioni pervenute e le risposte fornite eventualmente dal debitore, dandone informazione al giudice delegato;
  4. Entro 7 giorni dalla votazione, il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica al debitore, ai creditori, ai terzi proponenti il concordato ecc..
  5. Entro 2 giorni dalla votazione, devono essere comunicati ai creditori, al debitore ed al commissario giudiziale eventuali provvedimenti del Giudice Delegato (es: eventuale ammissione provvisoria al voto di crediti contestati)

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