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Articolo 99 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

Dispositivo dell'art. 99 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.

3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.

6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:

  1. a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
  2. b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a)(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 99 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola i presupposti ed il procedimento ai fini della concessione di finanziamenti prededucibili in favore del debitore concordatario. Tale disciplina, ed i limiti che essa contiene, si rende necessaria per il fatto che la concessione di nuove linee di credito all'imprenditore, in corso di procedura o in funzione del suo avvio, può rivelarsi da una parte indispensabile per garantire la continuazione dell'attività imprenditoriale, dall'altra particolarmente rischiosa per i creditori anteriori al concordato e per gli stessi finanziatori, data l'incertezza circa il recupero del credito e le eventuali corresponsabilità nella causazione dell'insolvenza (concessione abusiva di credito) .

Per agevolare la concessione di nuova finanza all'imprenditore in crisi, la norma assegna il beneficio della prededuzione ai crediti che originano da finanziamenti concessi al debitore che abbia presentato anche solo la domanda di apertura della procedura, purché il finanziamento sia:
  1. necessario per conservare la continuità aziendale dall'accesso al concordato sino alla sua apertura o all'omologazione
  2. funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

La ricorrenza di tali presupposti deve essere accertata preventivamente dal Tribunale, che è chiamato ad autorizzare il debitore alla contrazione del finanziamento, sulla base di una specifica e motivata istanza formulata dal debitore in qualsiasi momento della procedura, anche prima dell'apertura della stessa e persino prima del deposito del piano e della proposta (concordato in bianco). Rimane fermo che l'istanza del debitore deve in ogni caso essere accompagnata da una specifica relazione di un professionista indipendente che attesti la necessità dell'operazione per tutelare la continuità aziendale, nonché la sua funzionalità rispetto al miglior soddisfacimento.

Il quinto comma dichiara applicabile la medesima disciplina ai finanziamenti contratti dall'imprenditore prima del deposito della domanda ed in funzione dell'avvio della procedura. In tal caso, però, la norma detta dei requisiti ulteriori:
  1. l'autorizzazione deve essere disposta nel medesimo provvedimento di apertura del concordato, ciò stando a significare che l'assegnazione della prededuzione presuppone necessariamente l'apertura della procedura;
  2. il finanziamento deve essere espressamente previsto nel piano
In seguito alla concessione dell'autorizzazione, il beneficio della prededuzione può venire meno solo nel caso in cui si dimostri che:
  1. nella relazione o nell'attestazione siano state taciute informazioni rilevanti e/o il debitore abbia commesso altri atti di frode diretti ad ottenere indebitamente l'autorizzazione;
  2. i contraenti fossero a conoscenza della mala fede del debitore o della falsità/lacunosità delle informazioni contenute nel ricorso o nell'attestazione

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