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Articolo 65 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Dispositivo dell'art. 65 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

4. [La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 65 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Con l'emanazione del Codice della Crisi il legislatore della riforma ha inteso collocare in un unico testo organico le disposizioni che concernono l'insolvenza, a prescindere dal fatto che si tratti di insolvenza commerciale o di insolvenza civile. In precedenza, la c.d. insolvenza del consumatore e dell'imprenditore non fallibile era regolata dalla L. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento), la quale tuttavia si è mostrata all'atto pratico inefficiente e molto spesso lacunosa e non coordinata con le disposizioni contenute nella legge fallimentare.
La disciplina del sovraindebitamento, pur essendo stata revisionata limitatamente nei suoi contenuti, ora risulta quantomeno coordinata con la disciplina degli strumenti di regolazione della crisi, che lo stesso articolo in commento dichiara applicabile anche alle procedure da sovraindebitamento, in assenza di disposizioni specifiche.

E tra gli adattamenti di disciplina rientrano anzitutto quelli contemplati al terzo comma, dove si dispone che, nelle procedure da sovraindebitamento:
  1. le funzioni ordinariamente svolte nelle procedure maggiori dal commissario giudiziale e dal curatore siano assegnate agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC): gli OCC sono organismi costituiti presso gli ordini professionali (avvocati e commercialisti) o presso enti pubblici, iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (reg. 202/2014). Gli OCC, attraverso un loro membro incaricato della funzione di gestore della crisi, sono chiamati a svolgere funzioni di assistenza al debitore, di supervisione della procedura e di ausilio al Tribunale.
  2. la nomina del professionista indipendente, chiamato usualmente ad attestare il piano proposto dal debitore, sia facoltativa.
Tali correttivi si rendono necessari nell'ottica di una generale contenimento, per il debitore, dei costi associati all'attivazione delle procedure d'insolvenza.


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