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Articolo 34 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

Dispositivo dell'art. 34 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo [[n33ccrisiimpr].

2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.

4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Spiegazione dell'art. 34 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma riguarda l'imprenditore individuale, o il socio illimitatamente responsabile di una società di persone sottoposta a liquidazione giudiziale.

La liquidazione giudiziale dell'imprenditore defunto può essere dichiarato allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 33 c.c.i.i., in relazione all'imprenditore che è cessato dall'esercizio dell'impresa, quindi entro un anno dalla morte, se l'insolvenza si è manifestata prima della stessa o entro l'anno successivo.

Per quanto concerne la legittimazione attiva, la norma fa riferimento all'erede (dell'imprenditore defunto); quindi, ai soggetti ordinariamente legittimati si aggiunge anche l'erede.

Solo l'erede che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario può chiedere il fallimento, in quanto la norma prevede che per la legittimazione dell'erede sia necessario che la sua eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

In mancanza di una norma analoga a quella di cui al quarto comma dell'art. 33 c.c.i., è da ritenere valido il principio secondo cui l'imprenditore defunto può essere ammesso alla procedura di concordato preventivo prima del decorso di un anno dalla morte.

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