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Articolo 32 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione

Dispositivo dell'art. 32 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Spiegazione dell'art. 32 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione in commento prevede che il tribunale che ha aperto una procedura di liquidazione giudiziale è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualsiasi ne sia il valore.
L'utilizzo della formula al plurale (procedure di liquidazione) è indice de all'applicazione dello stesso criterio di competenza anche per le azioni che derivano dalla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. c.c.i.

Il comma 2° prevede che nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione giudiziale promossi davanti a un tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre 30 giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

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