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Articolo 8 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Durata massima delle misure protettive

Dispositivo dell'art. 8 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 8 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Per “misure protettive” devono intendersi "le misure temporane richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza" (art. 2 CCI).
Considerato l’impatto pregiudizievole sui creditori, la disposizione fissa un tetto massimo all’estensione temporale delle misure sospensive.

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