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Articolo 6 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Prededucibilitą dei crediti

Dispositivo dell'art. 6 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

  1. a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  2. b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
  3. c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
  4. d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 6 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma colma una lacuna significativa della precedente legge fallimentare, fonte di importanti contrasti giurisprudenziali, fissando con precisione i presupposti affinché possa essere riconosciuto ad un credito il beneficio della prededuzione. In sede di liquidazione giudiziale, infatti, se un credito è ammesso in prededuzione deve essere soddisfatto al di fuori del concorso e prioritariamente rispetto ai crediti privilegiati.
In precedenza, i dubbi della dottrina e della giurisprudenza erano sorti principalmente sull’interpretazione dell’art. 111 l.f., che riconosceva la prededuzione a tutti i crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale. Da una parte ci si domandava infatti se potessero considerarsi tali anche i crediti professionali relativi alla presentazione di una domanda di concordato (soprattutto in bianco) ritenuto inammissibile, dall’altra se anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti rientrassero nel campo delle procedure concorsuali in funzione delle quali potessero maturare simili tipologie di credito (in senso positivo v. Cass. 16347/2018).
Ora la disposizione distingue espressamente:
  1. i crediti professionali relativi alla presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione omologato: prededucibili nei limiti del 75% del loro ammontare, alla condizione essenziale che l’accordo di ristrutturazione o il piano vengano effettivamente omologati dal Tribunale.
  2. i crediti professionali relativi alla presentazione della domanda di apertura del concordato preventivo: prededucibili nei limiti del 75% del loro ammontare

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