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Articolo 1148 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Acquisto dei frutti

Dispositivo dell'art. 1148 Codice Civile

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Ratio Legis

L'articolo disciplina la sorte dei frutti in caso di obbligo di restituzione della cosa al rivendicante da parte del possessore.

Spiegazione dell'art. 1148 Codice Civile

Frutti civili e frutti naturali

È in primo luogo da notare che, mentre l’art. 703 del codice del 1865 parlava di frutti in generale, la nuova disposizione distingue tra frutti naturali e frutti civili e per ciascuna delle due categorie precisa qual è il momento di acquisto.

Per i primi è stato conservato il principio dell’acquisto con la separazione, per i secondi è stato accolto, innovandosi rispetto al sistema del codice del 1865, il principio dell’acquisto giorno per giorno.


Frutti percipiendi

Una seconda innovazione riguarda i frutti che non sono stati acquistati ma che avrebbero potuto esserlo, ove la cosa fosse stata oggetto di un miglior sfruttamento (c.d. frutti percipiendi).

Mentre per il codice del 1865, secondo la migliore dottrina, il possessore di buona fede dopo la domanda giudiziale non era tenuto che alla restituzione dei frutti pervenutigli dopo tale domanda, la nuova legge stabilisce che egli risponda verso il rivendicante anche dei frutti « che avrebbe potuto percepire dopo tale data usando la diligenza di un buon padre di famiglia ».


Obblighi del possessore di mala fede

L'articolo non parla degli obblighi del possessore di mala fede, ma è chiaro che questi è tenuto a rappresentare al rivendicante tanto i frutti percetti quanto quelli percipiendi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

540 Al possessore di buona fede, che sia tenuto a restituire la cosa, è riconosciuto il diritto ai frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e ai frutti civili maturati fino allo stesso giorno (art. 1148 del c.c.). Non vi è in questo punto divergenza tra il sistema del codice anteriore e quello del nuovo codice. Ho però creduto opportuno precisare, completando la formula dell'art. 703 del codice del 1865, che il possessore, oltre che dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale, risponde verso il rivendicante dei frutti che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia. In armonia con l'art. 821 (art. 445 del codice del 1865), secondo cui chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto, è riconosciuto il diritto a tale rimborso al possessore che sia tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti (art. 1149 del c.c.).

Massime relative all'art. 1148 Codice Civile

Cass. civ. n. 848/2020

L'art. 1148 c.c. si applica sia ai frutti civili sia a quelli naturali, venendo in rilievo, nel primo caso, un debito di valuta e, nel secondo, uno di valore.

Cass. civ. n. 21505/2019

L'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari; ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore di buona fede - può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c..

Cass. civ. n. 19502/2019

Il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione della domanda rivolta a far valere quella nullità, ed il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti solo a partire dalla data della domanda di rilascio.

Cass. civ. n. 23035/2013

Il promissario acquirente di un fondo agricolo, che ne abbia conseguito la disponibilità a titolo di anticipata esecuzione di un contratto preliminare poi dichiarato nullo, in quanto detentore della cosa, è tenuto a restituire non solo il bene indebitamente goduto, ma anche le utilità "ab initio" ricavate dallo stesso, non rilevando, al riguardo, la disposizione di cui all'art. 1148 c.c., la quale limita temporalmente l'obbligo restitutorio dei frutti per il possessore in buona fede con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.

Cass. civ. n. 7536/2006

Il principio della presunzione di buona fede (art. 1148 c.c.), non limitato all'istituto del possesso di beni, ha portata generale, rilevando, in ambito contrattuale, nell'adempimento del debitore e nell'accettazione dell'adempimento da parte del creditore sicché il debitore, che eccepisca la violazione del principio di buona fede da parte del creditore nell'esigere la prestazione, ha l'onere di fornirne la relativa prova. Conseguentemente, il lavoratore (debitore della prestazione) che, illegittimamente licenziato e poi reintegrato, lamenti la violazione, da parte del datore (creditore), del principio di buona fede per non aver questi cooperato con una limitata modifica dell'organizzazione aziendale (medio tempore mutata) per rendere possibile una mansione adeguata alla sua ridotta capacità lavorativa, ha l'onere di provare l'esistenza di questa possibilità (la limitata modifica organizzativa, senza aggravio creditorio), quale presupposto della violazione dell'indicato principio.

Cass. civ. n. 2747/1998

L'obbligo di restituzione dei frutti percepiti e percipiendi dopo la domanda giudiziale posto dall'art. 1148 c.c. a carico del possessore si estende anche ai frutti prodotti dal bene a seguito dell'intervento dello stesso possessore, rilevando, a vantaggio di questi, tale intervento ai soli fini del rimborso delle spese, a norma del successivo art. 1149.

Cass. civ. n. 3315/1985

Il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione della domanda rivolta a far valere quella nullità, ed il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti solo a partire dalla data della domanda di rilascio.

Cass. civ. n. 1446/1985

La buona fede, che qualifica il possesso idoneo ex art. 1148 c.c. a determinare l'acquisto dei frutti della cosa posseduta fino al giorno della domanda giudiziale di restituzione, da una parte si presume (ex art. 1147, terzo comma, c.c.) d'altra parte prescinde dall'esistenza di un titolo mentre è rilevante (ex art. 1147, primo comma, citato) la cosiddetta opinio domini, ossia il ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà od altro diritto reale senza ledere la sfera altrui.

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