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Articolo 1142 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Presunzione di possesso intermedio

Dispositivo dell'art. 1142 Codice Civile

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Ratio Legis

La disposizione stabilisce una presunzione iuris tantum, superabile, cioè, con una prova contraria, di chi dimostri di essere stato possessore della cosa in un tempo più lontano, e di esserne possessore attualmente.

Brocardi

Probatis extremis, media praesumuntur

Spiegazione dell'art. 1142 Codice Civile

La presunzione di possesso intermedio

Tale norma riproduce, salvo lievi modifiche formali, l'art. 691 codice del 1865, e stabilisce a favore del possessore attuale, che abbia posseduto in tempo anteriore, la presunzione legale, fondata sulla considerazione dell'estrema probabilità che egli abbia posseduto per tutto il periodo intermedio.

Sebbene la norma non abbia riprodotto l'inciso « salva la prova del contrario » dell'art. 691, è chiaro che si tratta di presunzione iuris tantum e non iuris et de iure, cosi come è chiaro che analoga presunzione vale, pur nel silenzio della legge, a favore del detentore.

È appena il caso di sottolineare che, cosi per il nuovo come per il vecchio codice: a) la presunzione opera esclusivamente a favore del possessore attuale; b) il momento cui si deve aver riguardo per dire che esiste il possesso attuale è quello dell’ istituzione del giudizio o quello in cui venne consumato il fatto lesivo del possesso, secondo cui chi invoca la presunzione sia il convenuto o l'attore, c) quanto al possesso in tempo pia remoto, la sua maggiore o mi­nor durata è irrilevante.

Con riferimento al possesso attuale ed a quello più remoto è poi da avvertire che sia l'uno che l'altro possono essere provati con tutti i mezzi, e quindi anche con presunzioni, quanto al possesso intermedio la presunzione, a differenza di quella regolata nell'articolo precedente, non concerne il solo animus possidendi, ma il possesso in ognuno dei suoi elementi, laddove nè l'una ne l'altra presunzione si estendano a quegli attributi del possesso che siano richiesti per il conseguimento di determinati effetti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

535 La difficoltà di provare il fatto del possesso per ogni singolo momento della sua durata giustifica la disposizione dell'art. 1142 del c.c., corrispondente all'art. 691 del codice del 1865, che stabilisce a favore dei possessore attuale, il quale abbia posseduto in tempo più remoto, la presunzione che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Per quanto il possesso attuale non faccia presumere l'antico, l'accennata difficoltà di provare il possesso per ogni momento della sua durata giustifica altresì la presunzione di possesso anteriore quando il possesso attuale sia fondato su un titolo: in questo caso la presunzione opera dalla data del titolo (art. 1143 del c.c., corripondente all'art. 692 del codice precedente).

Massime relative all'art. 1142 Codice Civile

Cass. civ. n. 13156/2020

Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/07/2016).

Cass. civ. n. 3517/2017

A norma dell'art. 1142 c.c., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, incombendo sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto provato il possesso ininterrotto, in tempo più remoto, per un decennio, aveva tuttavia rigettato la domanda di usucapione, senza pronunciarsi circa il possesso dell’originario attore al momento della domanda e nonostante avesse escluso quello del convenuto).

Cass. civ. n. 6371/2013

In tema di usucapione, non è idoneo a dare la prova del possesso esclusivo della cosa, né a far insorgere la presunzione di possesso intermedio, di cui all'art. 1142 c.c., l'atto di divisione di un bene comune, giacché esso, di per sé, non attribuisce all'assegnatario una situazione di fatto corrispondente al possesso esclusivo di quanto assegnato.

Cass. civ. n. 13921/2002

In tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 c.c., della continuità del possesso e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Peraltro, ove il difetto della continuità del possesso risulti ex actis dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte ed pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica ultrapetita in violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.

Cass. civ. n. 4022/1978

Non esiste alcuna gerarchia tra le diverse prove di una situazione possessoria, sicché nessun addebito può muoversi al giudice di merito per aver affidato il proprio apprezzamento negativo del dedotto possesso alle risultanze di prove testimoniali eventualmente contrastanti con i dati desumibili da una rilevazione catastale.

Cass. civ. n. 1773/1975

La presunzione di possesso intermedio, posta dall'art. 1142 c.c. in favore del possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, è iuris tantum e può essere pertanto vinta dalla dimostrazione che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio.

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