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Articolo 1115 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obbligazioni solidali dei partecipanti

Dispositivo dell'art. 1115 Codice Civile

Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune [1108](1), le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione(2).

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura [1114], si procede alla vendita [1470] di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti [1299](3).

Note

(1) Lo scopo della norma è quello di evitare che dopo la divisione i partecipanti continuino a rispondere in solido dei debiti contratti per la cosa comune: vi è il rischio, infatti, di dover pagare per tutti, senza riuscire con successo ad esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri compartecipi non più solvibili.
(2) Il riferimento alla scadenza "entro l'anno" va inteso come anno intero, a decorrere dalla domanda di divisione.
(3) Egli, in altre parole, si rivale in natura sulla massa, avendo diritto a ricevere una quota maggiore di quella che gli sarebbe spettata: può così trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale.

Ratio Legis

La disposizione impone una preventiva analisi in ordine al presupposto della solidarietà in riferimento alle obbligazioni assunte per la cosa comune (art. 1294 del c.c.); in ipotesi di divisione i compartecipi alla comunione possono pretendere che esse siano adempiute servendosi del ricavato della divisione.
La norma non trova applicazione in materia di divisione ereditaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

523 Il partecipante, il quale sia solidalmente tenuto per le obbligazioni contratte per la cosa comune, ha evidente interesse che queste vengano estinte prima che la divisione sia compiuta. Tale interesse giustifica la norma dell'art. 1115 del c.c., il quale consente a ciascun partecipante di esigere l'estinzione delle anzidette obbligazioni che siano scadute o che scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere l'obbligazione si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa stessa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che abbia pagata il debito in solido concorre, com'è ovvio, nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri partecipanti.

Massime relative all'art. 1115 Codice Civile

Cass. civ. n. 27086/2021

Nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale.

Cass. civ. n. 14530/2017

In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

Cass. civ. n. 20841/2013

In tema di scioglimento della comunione, il meccanismo di ricalcolo delle quote ai sensi del terzo comma dell'art. 1115 c.c. - per cui la quota del partecipante si incrementa in misura corrispondente al rimborso dovutogli, ove abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune - opera al momento della divisione, a condizione che non siano ancora estinte le obbligazioni in solido dei comproprietari nei confronti di terzi, contratte per la cosa comune, scadute o scadenti entro l'anno dalla domanda di divisione, giacché la norma che prevede l'incremento di valore si correla al secondo comma dello stesso art. 1115, per cui il prezzo di vendita, e comunque il valore della cosa da assegnare, viene diminuito dell'importo necessario all'estinzione delle obbligazioni e il valore recuperato per effetto dell'estinzione dell'obbligazione viene riaccreditato al condividente che ha pagato sotto forma di incremento del valore della quota.

Cass. civ. n. 1299/1991

Anche nel caso in cui con riguardo alla divisione relativa ad una comunione ereditaria uno dei coeredi abbia provveduto al pagamento di un debito solidale contratto per la comunione, senza ottenerne il rimborso «pro quota» da parte degli altri coeredi, con la conseguente espansione della sua quota a norma del terzo comma dell'art. 1115 c.c., per stabilire quale sia il maggiore quotista, al fine di attribuirgli un bene immobile non comodamente divisibile, occorre valutare l'immobile in questione con riferimento al momento della apertura della successione.

L'obbligo di rimborso posto a norma dell'art. 1115 c.c. a carico dei partecipanti ad una comunione ereditaria nei confronti del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, in quanto fin dal momento della estinzione del debito solidale sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all'entità delle quote di partecipazione degli altri coeredi, determinabile con un semplice calcolo aritmetico. Tale debito, pertanto, resta soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1224 c.c.

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