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Articolo 1098 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua

Dispositivo dell'art. 1098 Codice Civile

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua [1094, 1097] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

Ratio Legis

La disposizione prevede che, se ci sono nuove acque che si mescolano con i loro scoli ed i loro avanzi a quelle residue, già esistenti sul fondo servente, il flusso d'acqua deve lo stesso discendere interamente nel fondo dominante.
Se, poi, le nuove acque possono essere distinte dalle quelle di scolo e dagli avanzi già presenti sul fondo, ovvero si dimostri che, senza la presenza delle nuove non vi sarebbero stati né scoli né avanzi, la presente norma non viene applicata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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