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Articolo 983 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Accessioni

Dispositivo dell'art. 983 Codice Civile

L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa [817 ss., 934 ss., 1998].

Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi [1284] sulle somme impiegate [1005, 1009]. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.

Spiegazione dell'art. 983 Codice Civile

Oggetto dell'usufrutto. Diritti che l'usufruttuario può esercitare

Il problema dell'estensione o meno del diritto dell'usufruttuario a ciò che si incorpora o si unisce alla cosa, e quindi per diritto di accessione si acquista dal proprietario di questa, non era esplicitamente risolto dal codice del 1865, ma la dottrina, pur con qualche oscillazione per singole ipotesi di accessione, lo risolveva affermativamente argomentando sia dall'art. 477 che assimilava il godimento dell'usufruttuario a quello che avrebbe avuto il proprietario, sia dall'art. 494 comma primo che nella sua lata formulazione (l’ usufruttuario gode dei diritti di servitù inerenti al fondo di cui ha l' usufrutto e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario) autorizzava quella conclusione.

Nel nuovo codice, scomparsa l'assimilazione dell'art. 477 e soppresso, perché ritenuto superfluo, il primo comma dell'art. 494, era necessario risolvere espressamente il problema delle accessioni. Così l'art. 983 dispone espressamente che l'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa, nel senso che il godimento dell' usufruttuario comprende anche il godimento di ciò che si unisce o si incorpora alla cosa.

Appare superfluo avvertire che la soppressione dell'art. 494 comma primo, che faceva fra l'altro un espresso riferimento alle servitù attive, non importa alcuna modificazione nel complesso dei poteri dell'usufruttuario. Questi ha naturalmente il diritto di esercitare le servitù attive esistenti a favore del fondo dato in usufrutto, e che devono sotto questo profilo considerarsi come elementi costitutivi della cosa, come qualitates fundi, e, al fine di esercitarle, può rivendicarle e difenderle, contro le pretese altrui, il possesso. Così ha pure il diritto di esercitare tutti gli altri diritti che si possono considerare inerenti alla cosa oggetto dell' usufrutto, può esercitare, ad es., dal momento in cui l’ usufrutto è costituito, i diritti derivanti da contratti di locazione in corso a quel momento, i diritti di derivazione di acque pubbliche, i diritti esclusivi di pesca che siano collegati con la proprietà del fondo. Non può esser dubbio poi che egli abbia il diritto di caccia e di pesca sul fondo come il proprietario, perché tale diritto non è che un atteggiamento del godimento della cosa.

Discende inoltre dai principi generali che l’ usufruttuario ha diritto di godere delle pertinenze della cosa data in usufrutto se non è diversamente disposto dal titolo costitutivo, salve le particolari caratteristiche che il godimento assume in funzione del rapporto pertinenziale, e che saranno illustrate nella sezione corrispondente (art. 998 del c.c.).


I mezzi per conseguire e per conservare il possesso

La formula dell'art. 983, per quanto non abbia riprodotto il riferimento esplicito che l'art. 120 del progetto preliminare faceva agli incrementi fluviali, deve far ritenere sicuramente che il godimento dell'usufruttuario si estende agli incrementi della cosa per effetto di alluvione, avulsione e degli altri fatti regolati dagli artt. 944 (terreno abbandonato dall'acqua corrente) e 946 (alveo abbandonato), tenendosi presente che nel caso di avulsione l'usufruttuario sarà tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma che il proprietario dovrà pagare a titolo di indennità al proprietario originario della parte staccata.

Considerazioni analoghe si possono fare per quanto riguarda le costruzioni o piantagioni eseguite sul fondo dal proprietario o da un terzo. Nel caso in cui le costruzioni o piantagioni siano state eseguite da un terzo è chiaro che l'usufruttuario ha diritto di pretendere la demolizione delle opere nei casi in cui tale diritto avrebbe il proprietario, intendendosi che tale diritto spetta all' usufruttuario quando le opere sono state fatte senza sua conoscenza, non avendo rilievo che vi sia stata la conoscenza del proprietario, dato che durante l'usufrutto la cosa è nel potere esclusivo del titolare di esso e il proprietario non può pregiudicare o rendere più onerosa la posizione dell'usufruttuario.

Se invece non può essere chiesta la demolizione perché il terzo era un possessore di buona fede, l'onere di pagare l’ indennità incombe al proprietario, il quale ha il diritto di scelta previsto dall'art. 936 (pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera o pagamento dell'aumento di valore del fondo), salvo l'obbligo dell'usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma da quello sborsata e la facoltā che egli ha di anticipare senza interessi la somma necessaria (arg. ex art. 938).

Se la demolizione non può essere chiesta perché le opere sono state fatte con conoscenza e senza opposizione dell'usufruttuario o se questi, pur potendo chiedere la demolizione, preferisce ritenere le opere stesse, allora egli non può costringere il proprietario ad alcun concorso al pagamento dell'indennità, essendo in questi casi la posizione dell'usufruttuario analoga a quella che si ha nel caso in cui egli stesso esegue le opere.

Nel caso in cui le costruzioni siano state eseguite dal proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, bisogna distinguere a seconda che esse siano state fatte con o senza il consenso (espresso o tacito) dell'usufruttuario. Nel primo caso il capoverso dell'art. 983 obbliga l'usufruttuario a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate dal proprietario, indipendentemente dal fatto che le opere producano o meno un incremento del reddito: in questa ipotesi l'usufruttuario non può avvalersi, contro la volontà del proprietario, della facoltà di anticipare la somma impiegata dal proprietario e di ottenere il rimborso senza interessi alla fine dell'usufrutto. Il consenso dell'usufruttuario può essere anche tacito e può eventualmente desumersi anche dalla consapevole tolleranza dell'usufruttuario.

Il secondo caso, quando cioè difetta il consenso dell'usufruttuario all'esecuzione delle opere, troverà applicazione, nei rapporti tra proprietario e usufruttuario, la regola dell’ art. 936 per cui quest’ultimo può costringere il proprietario a demolire le opere, salvo che preferisca tenerle o che il proprietario le abbia eseguite in buona fede (nel caso cioè che ignori l'esistenza del diritto di usufrutto), ipotesi nelle quali l'usufruttuario dovrà corrispondere gli interessi sulla somma risultante, a sua scelta, dal valore dei materiali e dal prezzo della mano d'opera o dall'aumento di valore, se non preferisce anticipare la somma medesima senza diritto a interessi. Queste conseguenze non possono non ammettersi malgrado che l’ art. 983 capov. sembra limitare il diritto del proprietario agli interessi solo al caso in cui vi sia stato il consenso dell'usufruttuario, perché e chiaro che, a prescindere da quel consenso, la posizione del proprietario non può essere trattata più sfavorevolmente di quella del terzo che esegue le opere sul fondo altrui.


Le costruzioni e piantagioni eseguite per disposizione della pubblica autorità

Lo stesso capoverso dell'articolo in esame estende l'obbligo dell' usufruttuario del pagamento degli interessi anche al caso in cui le costruzioni e le piantagioni siano state fatte dal proprietario per disposizione della pubblica autorità. Poiché in questa ipotesi manca il consenso dell'usufruttuario, si potrebbe forse ritenere che l'obbligo degli interessi non sussista se non nei limiti in cui le opere eseguite importino un incremento del reddito, e che quindi essi vadano corrisposti non già sulle somme impiegate dal proprietario ma sul capitale corrispondente all'aumento di valore. La lettera della legge non autorizza tale conclusione, ma probabilmente la ratio della norma è alquanto diversa e non è stata felicemente espressa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

471 Nell'art. 983 del c.c., primo comma, ho posto espressamente la norma che l'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. Già secondo l'interpretazione del codice del 1865 si riteneva che l'usufrutto si estendesse all'alluvione; e, a questo riguardo, non ho fatto che trasformare in precetto legislativo un'interpretazione ormai consolidatasi. Ma il silenzio della legge relativamente agli incrementi dovuti alla vis come nel caso di avulsione o alveo derelitto, aveva suscitato incertezze; di qui l'opportunità di rimuovere legislativamente ogni dubbio con l'estensione dell'usufrutto anche a tali incrementi, seguendo la migliore dottrina che giustificava questa estensione anche per ragioni di carattere pratico. Quanto alle costruzioni e alle piantagioni fatte dal proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, mi è sembrato che esse fossero da considerare diversamente dalle accessioni. E' giusto che l'usufruttuario, poiché gode del maggior reddito della cosa per effetto di esse, debba corrispondere al proprietario l'interesse delle somme da questo impiegate; ciò naturalmente quando l'usufruttuario vi abbia consentito, ovvero quando le costruzioni o piantagioni siano state fatte per disposizione della pubblica autorità (art. 983, secondo comma). In questo modo si evita di esporre l'usufruttuario al pagamento di interessi eccessivamente onerosi.

Massime relative all'art. 983 Codice Civile

Cass. civ. n. 14442/2010

L'estensione dell'usufrutto alle accessioni della cosa non č subordinata, nel caso di costruzioni o piantagioni fatte dal proprietario con il consenso dell'usufruttuario o per disposizione della pubblica autoritā, alla condizione della corresponsione degli interessi sulle somme impiegate.

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