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Articolo 916 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rimozione degli ingombri

Dispositivo dell'art. 916 Codice Civile

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini(1).

Note

(1) La disposizione riguarda i fondi vicini non necessariamente contigui.
Il proprietario del fondo superiore non è responsabile dei danni patiti dal proprietario del fondo inferiore che non si sia avvalso, pur potendolo fare, della facoltà di rimuovere direttamente gli ostacoli.

Ratio Legis

Gli artt. 915 e 916 stabiliscono un limite legale alla proprietà, il quale corrisponde ad un onere per il titolare di provvedere in tempo ai lavori necessari se ha intenzione di impedire l'intervento dei vicini.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 916 Codice Civile

Cass. civ. n. 12635/1995

La normativa sulle acque, contenuta nella sezione nona, del capo secondo, del libro terzo del codice civile riguarda esclusivamente le acque scorrenti naturalmente (ossia, il cui deflusso non è stato corretto, modificato od alterato ad opera dell'uomo), nonché argini o sponde che devono essere conservati o ricostruiti, o ingombri rimossi in relazione ad acque defluenti naturalmente a cielo aperto, e non trova applicazione quando si tratti di acque canalizzate in strutture di cemento coperte e «tombinate». In tale ultima ipotesi, non essendo consentito al proprietario del fondo inferiore a quello in cui tale canalizzazione è stata effettuata di accedere in quest'ultimo per controllare periodicamente le condizioni di manutenzione del fosso e rimuovere i possibili ingombri al regolare deflusso delle acque verso il proprio fondo, gli obblighi di vigilanza e controllo sulla regolarità di tale deflusso gravano sul proprietario del fondo superiore, in relazione alla sua qualità di custode di ogni opera e manufatto in esso compresa, o su di esso insistente, suscettibile, per la sua intrinseca natura, o perché siano in essa insorti agenti dannosi (pur se provocati da elementi o fattori provenienti dall'esterno) di cagionare ad altri danno.

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