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Articolo 2968 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritti indisponibili

Dispositivo dell'art. 2968 Codice Civile

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza [2936] né possono rinunziare alla decadenza medesima [2937], se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti(1).

Note

(1) La decadenza legale costituisce sempre un istituto eccezionale, in deroga al principio generale secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è soggetto a limitazioni ed il titolare ne può godere quando, dove e come gli pare più opportuno: da ciò discende che tali decadenze non possono subire estensioni per analogia. La decadenza legale, inoltre, può essere disposta nell'interesse generale, ossia in relazione a diritti indisponibili, non potendo pertanto essere in alcun modo modificata nè sottoposta a rinunzia dalle parti; osservazioni che non sono invece applicabili, qualora la stessa decadenza sia sancita a tutela di un interesse individuale, riguardante cioè diritti disponibili, come si ricava argomentando a contrario dal medesimo articolo.

Ratio Legis

La norma si occupa dell'ipotesi della cosiddetta decadenza legale stabilita a tutela di un interesse generale, al fine di impedire alle parti la possibilità di modifica o rinunzia alla stessa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2968 Codice Civile

Cass. civ. n. 8014/1997

Pur sussistendo la tendenziale corrispondenza tra i «diritti indisponibili», cui fa riferimento la rubrica dell'art. 2968 c.c., e la «materia sottratta alla disponibilità delle parti», menzionata nel testo della citata disposizione, non v'è tra le due espressioni una coincidenza assoluta, in quanto il diritto colpito da decadenza può essere disponibile, ma ciò non vale ad escludere che la decadenza possa essere prevista dalla legge a tutela di un interesse superiore rispetto a quello delle parti in contesa, ossia per regolare una materia sottratta alla loro disponibilità. Pertanto, in materia di appalto di opere pubbliche, la circostanza che il diritto dell'appaltatore ai maggiori compensi per i quali è stata iscritta riserva sia disponibile non consente di ritenere disponibile anche la posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento. Tale ente è, infatti, soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e non può, per questo, rinunziare, né in forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente, alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità.

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