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Articolo 2962 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Compimento della prescrizione

Dispositivo dell'art. 2962 Codice Civile

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine(1).

Note

(1) Le attività giuridiche, nella quasi totalità dei casi, devono essere compiute in periodi di tempo determinati. Da qui la necessità, alla quale risponde la disposizione, di regole che stabiliscono come i termini devono essere calcolati. Ci si avvale del calendario comune (gregoriano), anche se la disciplina uniformemente dettata non sempre risulta sufficiente a dirimere le innumerevoli incertezze in merito.

Ratio Legis

La disposizione in commento si occupa del computo dei termini della prescrizione, al fine di sancire una disciplina uniforme per tutti i casi contemplati dalla legge.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1215 Gli art. 2962 del c.c. e art. 2963 del c.c., secondo comma, enunciano il principio tradizionalmente ricevuto, sebbene non sancito espressamente dal codice del 1865, che nel computo dei termini di prescrizione non si calcola il dies a quo: si computa invece il dies ad quem, ma occorre che questo sia interamente decorso. In armonia con il disposto dell'art. 155, quarto comma, del codice di procedura civile, si stabilisce (art. 2963 del c.c., terzo coma) che, qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Innovando all'artificiosa e criticata norma dell'art. 2133 del codice precedente, il quale, in contrasto con il modo ordinario di computare i mesi, disponeva che nelle prescrizioni a mesi si dovesse sempre computare il mese di trenta giorni, ho seguito anche per tali prescrizioni il sistema della computazione non ex numero, sed ex nominatione dierum: la prescrizione si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (art. 2963, quarto e quinto comma).

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