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Articolo 2883 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Capacità per consentire la cancellazione

Dispositivo dell'art. 2883 Codice Civile

Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320, 374, 375, 394, 424].

Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto(1).

Note

(1) La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria è unanimemente considerato un atto di straordinaria amministrazione ex art. 320, perciò per i minori e gli interdetti è necessario senza dubbio il consenso del rappresentante legale, con l'ulteriore condizione che il credito sia integralmente soddisfatto, altrimenti la cancellazione in ipotesi di obbligazioni estinte per cause differenti sarà ottenuta mediante sentenza o consenso dell'incapace. I minori emancipati e gli inabilitati devono invece ricevere assistenza da parte del curatore. Generalmente, il consenso deve risultare da atto pubblico (v. art. 2699) o da scrittura privata autenticata (v. art. 2702), a meno che non sia necessario il provvedimento giudiziale (v. art. 2884).

Ratio Legis

La norma trova la sua ratio negli importanti effetti prodotti attraverso la cancellazione, pertanto stabilisce la necessità che questa provenga da persona capace o da adeguati rappresentanti, permettendo anche l'intervento di amministratori di persone giuridiche, società e amministrazioni controllate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2883 Codice Civile

Cass. civ. n. 1185/1975

La normativa di cui all'art. 2883 secondo comma c.c., in virtù della quale «il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto» è applicabile a tutti indistintamente coloro che agiscono in rappresentanza, legale o volontaria (salvo mandato speciale), di altri soggetti e, quindi, anche agli amministratori delle società commerciali. L'assemblea della società commerciale è l'organo legittimato a conferire agli amministratori il maggior potere di consentire, in deroga al precetto di legge, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2883 Codice Civile

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Angelo chiede
venerdì 03/12/2010
“Avendo estinto il mutuo che insisteva sulla mia abitazione nell'ottobre del 2009,desidero sapere i tempi che la normativa prevede affinchè la banca provveda alla cancellazione dell'ipoteca. Grazie”
Consulenza legale i 03/12/2010

I commi da 8 sexies a 8 quatordicies dell'art. 13, L. n. 40/2007 di conversione del noto Decreto Bersani, prevedono un meccanismo di cancellazione automatica dell'ipoteca del mutuo, senza alcun onere per il mutuatario e senza la necessità dell'assistenza notarile.

Il comma 8-septies, in particolare, prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore stesso.