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Articolo 2865 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Frutti dovuti dal terzo

Dispositivo dell'art. 2865 Codice Civile

I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [555, 604 c.p.c.](1).

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche [2889; 792 c.p.c] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'articolo 2890.

Note

(1) Per agevolare lo sfruttamento economico e la circolazione dei beni sottoposti a garanzia ipotecaria, si prevede che il terzo acquirente sia obbligato ad elargire i frutti dell'immobile in questione dal momento più remoto possibile, ossia generalmente dal giorno del pignoramento o, in sua assenza, dal momento sancito dall'art. 2890. Deve inoltre essere precisato che tali frutti spettano ai creditori sino a che il terzo acquirente abbia la disponibilità materiale dell'immobile.

Ratio Legis

La disposizione vuole evitare che il creditore ipotecario subisca eccessive penalizzazioni per le lungaggini del processo esecutivo, e mira a favorire perciò lo sfruttamento economico e la circolazione del bene ipotecato.

Spiegazione dell'art. 2865 Codice Civile

Obbligo del terzo acquirente alla restituzione dei frutti : da quale mo­mento esso comincia

Sebbene l'ipoteca si estenda alle accessioni del fondo, pure non comprende i frutti che, appena separati, sono di esclusiva appartenenza del proprietario del fondo, il quale ne può liberamente disporre. Ma, quando s'inizia il giudizio di espropriazione, col pignoramento, da questa data essi appartengono ai creditori iscritti. La stessa norma si applica nel caso che il terzo acquirente proceda al giudizio di purgazione.

Ma siccome può avvenire che il pignoramento manchi perché il terzo acquirente spontaneamente provvede alla purgazione, in questo caso il dies a quo per la restituzione dei frutti è segnato dalla purgazione che egli fa ai creditori iscritti del prezzo o valore. dichiarato, giacché, in questo atto, ponendo a disposizione dei creditori il valore del fondo, egli viene ad iniziare il procedimento di liquidazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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