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Articolo 2864 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Danni causati dal terzo e miglioramenti

Dispositivo dell'art. 2864 Codice Civile

Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti [2043, 2813, 2827](1).

Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita(2).

Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.

Note

(1) Si intende tutelare sia la disponibilità del bene ipotecato da parte del terzo acquirente, sia le ragioni dei creditori garantiti che abbiano iscritto in un momento precedente a quello del suddetto acquisto sul medesimo immobile. Nel caso di danno derivato al bene in questione, la dimostrazione dello stesso spetterà al creditore procedente e l'eventuale responsabilità avrà necessariamente natura extracontrattuale ex art. 2043, apparendo limitata in relazione al periodo che precede la data del pignoramento.
(2) Il legislatore attraverso questa disposizione stabilisce espressamente una deroga all'art. 2811, che enuncia il generale principio dell'estensione dell'ipoteca a tutti gli accessori della cosa garantita, disponendo la separazione del valore dei miglioramenti dal prezzo complessivo dell'alienazione, purché siano stati posti in essere dopo la trascrizione del titolo di acquisto da parte del terzo.

Ratio Legis

La norma vuole contemperare da un lato gli interessi del terzo acquirente di disporre liberamente del bene e di essere rimborsato, in caso di espropriazione, delle spese dei miglioramenti apportati; dall'altro quelli dei creditori di non veder diminuita, a causa dei danni, la garanzia e di ottenere, tramite l'espropriazione, quanto di loro spettanza in base al valore della stessa.

Spiegazione dell'art. 2864 Codice Civile

Responsabilità del terzo acquirente per i danni cagionati

L'articolo in esame ha mantenuto il sistema del codice pree­sistente nel rendere responsabile il terzo acquirente dei danni de­rivati all' immobile ipotecato solo per quelli che non sono stati ef­fetto della sua colpa grave. Questa attenuazione di responsabilità il Coviello non ritiene giustificata proponendo che, per lo meno, il terzo fosse responsabile anche della culpa levis dopo la trascrizione del precetto. Si ritiene che possa giustificarsi con questa considerazione. Il terzo acquirente è proprietario dell’immobile: come tale, non dovrebbe rispondere di nulla, per il noto principio qui rem suam neglexit nulli querelae subiectur (principio che, com’è noto, nel diritto moderno, è stato limitato solo nell’interesse della produzione nazionale – art. 838 del c.c. – ma rimane fermo nei rapporti privati); ma, d’altra parte, nei riguardi dei creditori che hanno garanzia su di esso, deve considerarsi come una specie di amministratore e, come tale, anche responsabile della culpa levis (art. 1176 del c.c.) : la legge ha adottata una via di mezzo ren­dendolo responsabile solo della culpa lata o nimis negligentia, come ha fatto per l'erede che ha accettato col beneficio d'inventario (art. 491 del c.c.), il quale ha una posizione analoga a quella del terzo acquirente di un mobile ipotecato.

Sarebbe stato opportuno chiarire che il risarcimento dei danni possa chiedersi dai creditori iscritti solo dopo la vendita agli incanti, non anche prima. Ma anche nel silenzio della legge deve ritenersi esatto tale cri­terio, perchè è evidente che se i creditori trovassero capienza sul prezzo d'asta non avrebbero interesse a promuovere l'azione di risarcimento.


Diritti del terzo per i miglioramenti

Il terzo acquirente non ha diritto di ritenzione dell'immobile espropriato per causa di miglioramenti, che vi abbia apportato. Questo diritto, che era ammesso nelle antiche legislazioni, fu escluso dal codice precedente ed è stato escluso dal nuovo ragionevolmente, perchè altri­menti l'immobile non avrebbe potuto valutarsi se i creditori non avessero prima sborsata l'indennità dovuta pei miglioramenti, il che non sempre sarebbero stati in grado di fare. Ora il diritto del creditore di espropriare l'immobile non può essere limitato o intralciato pel fatto del terzo ac­quirente. Questi, , indubbiamente, nella qualità di proprie­tario, aveva il diritto di fare miglioramenti, a differenza del conduttore, il quale, perciò, nulla può pretendere dal proprietario della cosa locata che non lo abbia autorizzato a farli (art. 1592 del c.c.), può far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

I miglioramenti spettano al creditore ipotecario come conseguenza del principio dell'estensione dell'ipoteca (art. 2811 del c.c.); ma, d'altra parte, egli non deve arricchirsi a danno del terzo acquirente che li ha fatti. Il codice preesistente attribuiva a costui la minima somma tra lo speso e il migliorato al tempo del rilascio o della vendita, attribuendoglieli per quod impensum est nec plus pretii auxit. Il nuovo codice, invece, ha migliorato il sistema attribuendo al terzo acquirente il diritto di separazione per quanto è l’effettivo valore dei miglioramenti al tempo della vendita, attribuendoglieli, cioè, sempre quatenus pretiosior res facta est. Con l’antico sistema, i creditori, nell’ipotesi che il valore dei miglioramenti fosse stato superiore alle spese fatte per essi, conseguivano un guadagno insperato che non poteva e non doveva ad essi spettare, ma che, invece, deve spettare al terzo che (1°-che il valore dei miglioramenti fosse stato superiore alle spese che egli approfitti, come è giusto che egli soffra il danno di un cattivo impiego delle quali è giusto che egli approfitti, come è giusto che egli soffra il danno di un cattivo impiego quando non può ripetere che il solo aumento di valore dell’immobile, rimasto inferiore alle spese incontrate per produrlo.

Opportunamente l’articolo in esame ha contemplato un’ipotesi che era trascurata dal codice preesistente, quella, cioè, in cui, vendendosi l’immobile all’asta, il prezzo d’asta risulti inferiore al valore cumulativo di esso e delle migliorie, e anche qui ha adottato un sistema equitativo, riducendo proporzionalmente il diritto al pretium e a quello delle migliorie.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2864 Codice Civile

Cass. civ. n. 6542/2016

Il diritto di separazione in favore del terzo, previsto dall'art. 2864, comma 2, c.c., prescinde dalla situazione soggettiva di buona o mala fede, poiché rileva esclusivamente l'obiettiva sussistenza dell'incremento di valore della cosa ipotecata rispetto all'epoca di concessione della garanzia, potendo il terzo, inoltre, cumulare, quand'anche sia rimasto del tutto inerte, il valore degli incrementi apportati dai suoi danti causa (o dal terzo estraneo), purchč si tratti di soggetti diversi dal debitore concedente l'ipoteca

Cass. civ. n. 7707/2000

L'articolo 2864 c.c. che prevede il diritto del terzo (nella specie acquirente del bene ipotecato) di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il terzo abbia costruito un immobile sul terreno ipotecato, dovendosi comprendere nel termine «miglioramento» tutte le attivitą che abbiano prodotto un incremento di valore dell'immobile. La ratio della norma risiede infatti nell'intento di evitare un ingiustificato arricchimento del creditore ipotecario che si avvantaggerebbe dell'attivitą posta in essere dal terzo, con un danno ulteriore per quest'ultimo rispetto alla perdita del bene ipotecato.

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