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Articolo 2862 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

Dispositivo dell'art. 2862 Codice Civile

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio [2861].

Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui [576 c.p.c. ss.](1).

Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato [1072](2).

Note

(1) Poiché non ha dato vita all'ipoteca come il terzo datore (v. art. 2868 ss.), il terzo acquirente attraverso il rilascio ottiene la liberazione dalla procedura espropriativa che non potrà quindi essere esercitata contro di lui. A maggior ragione, non gli si possono inoltre opporre altri diritti reali di garanzia (v. art. 1179) o qualsiasi ulteriore diritto reale che abbia avuto trascrizione dopo l'annotazione del rilascio, sino al momento in cui tale atto non venga eseguito, riespandendo i precedenti diritti che riacquistano così l'originaria efficacia.
(2) I diritti di cui gode il terzo acquirente della res soggetta ad ipoteca non cessano di essere esistenti, ma entrano in uno stato cosiddetto di quiescenza, ovvero non possono essere fatti valere sino a che non vi sia l'effettività della procedura di rilascio ex art. 2858 ss. o della vera e propria alienazione, restando dunque efficaci ma in concreto sospesi.

Ratio Legis

La disposizione in commento è posta per bilanciare gli interessi del terzo acquirente dei beni sottoposti ad ipoteca con quelli di chi vanti invece un qualsiasi diritto reale sul fondo ipotecato, offrendo in tal modo una tutela ai diritti degli aventi causa che siano stati trascritti prima della annotazione del rilascio dei beni stessi da parte del terzo acquirente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2862 Codice Civile

Cass. civ. n. 28853/2021

La servitų costituita anteriormente al pignoramento del fondo servente ed estintasi per confusione successiva alla trascrizione di detto pignoramento, per effetto dell'inopponibilitā del titolo di acquisto del proprietario del fondo dominate nei confronti del creditore procedente, riprende efficacia nei confronti del terzo che abbia acquistato il fondo servente in sede coattiva.

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